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Cronaca

Attraversamento Stretto, Consiglio di Stato boccia l'ordinanza del sindaco De Luca

Il secco no dell'organo costituzionale all'obbligo di registrazione voluto da Palazzo Zanca. "Ordinanza in contrasto con le misure emergenziali statali. Finirebbe per ledere diritti costituzionalmente sanciti"

Il Consiglio di Stato ha bocciato l'ordinanza del sindaco Cateno De Luca che ha stabilito l'obbligo di registrazione a chiunque decida di attraversare lo Stretto.

Il parere dell'organo è arrivato ieri sera in risposta ad un'interlocuzione del Viminale. Secondo lo Stato, la volontà del sindaco di istituire una banca dati e regolamentare i transiti tra la Sicilia e la Calabria presenterebbe molteplici profili di illegittimità e, oltre a esorbitare dal potere provvedimentale attribuito al sindaco dall’art. 50 del TUOEL e a denunciare un evidente contrasto con le misure emergenziali statali” finirebbe per ledere “diritti costituzionalmente sanciti” invadendo “per diversi aspetti, settori che la Costituzione assegna alla potestà legislativa statale esclusiva.

La replica del sindaco: "Ordinanza resta in vigore, fanno prima a rimuovermi"

Da qui lo stop all'ordinanza De Luca, entrata in vigore proprio oggi,  poiché lesiva dell’unità dell’ordinamento e invasiva di settori attribuiti alla potestà legislativa statale.

Il Consiglio di Stato ha inoltre puntato il dito contro la possibilità di comunicare ai sindaci dei comuni di destinazione del singolo passeggero.  "L’ordinanza sindacale nel richiedere “dichiarare di avere informato il Sindaco del Comune di destinazione, allegando la richiesta munita di apposito Visto/Nulla Osta del Sindaco”, impone ai Sindaci dei Comuni di destinazione un nuovo, atipico, dovere funzionale, consistente nel rilascio, a richiesta, di siffatto nulla osta, il che ulteriormente dimostra l’abnormità, sotto questo profilo, dell’ordinanza in esame.

L'analisi del Consiglio di Stato e le violazioni riscontrate

L’ordinanza in esame - specifica il documento -  si pone dunque in contrasto con il principio di uguaglianza espresso dall’art. 3 Cost., poiché introduce una irragionevole disparità di trattamento nei confronti delle persone che per motivi legittimi hanno necessità di attraversare lo Stretto, rispetto alla generalità dei cittadini sul restante territorio nazionale.

L'organo rileva poi che l’ordinanza in questione, nella parte in cui introduce, senza alcuna base di legge, un potere comunale di previa autorizzazione all’ingresso e al transito sul territorio comunale (obbligo di “Attendere il rilascio da parte del Comune di Messina, e per esso della Polizia Municipale . . . del Nulla Osta allo spostamento”), si pone in contrasto diretto ed evidente con la libertà personale e la libertà di circolazione previste dalla Parte I, Titolo I (Rapporti civili) della Costituzione, artt. 13 e 16. L’art. 13 ammette, quale unica deroga alla libertà personale “inviolabile” (a parte gli atti dell’Autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge), “In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge” i provvedimenti provvisori che l’autorità di pubblica sicurezza può adottare (e che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto). L’art. 16 prevede che “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza” (principio ribadito anche dall’art. 120 Cost.)

Proprio alle prime luci di questa mattina De Luca aveva effettuato il primo sopralluogo alla rada San Francesco per testare il funzionamento della nuova piattaforma di registrazione.

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