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Lunedì, 29 Aprile 2024
Cronaca

Condomini e raccolta differenziata, Musolino e Lombardo: “La sentenza non modifica le modalità di raccolta”

L’assessore all’Ambiente ed il presidente della Messinaservizi intervengono sulla sentenza del Cga: “Un vizio procedurale. Il Tar emetterà una nuova sentenza che, probabilmente, non sarà difforme da quella annullata”

“È bene mettere in chiaro che il Collegio non si è pronunciato in merito alla legittimazione ad agire dell’Associazione Anaci e meno che mai si è pronunciato sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati. Il Collegio ha solo evidenziato che il Tar avrebbe dovuto comunicare alle parti il suo orientamento di dichiarare il ricorso inammissibile per un vizio rilevato d’ufficio (cioè rilevato dallo stesso TAR) prima di decidere la causa”.

E’ quanto precisano l’assessore con delega all’Ambiente ed ai Rifiuti Dafne Musolino ed il presidente della Messinaservizi Bene Comune Spa Giuseppe Lombardo, in merito al contenuto della sentenza n. 215/2021, emessa dal Cga e pubblicata in data 19 marzo2021 sulla vicenda che riguarda il contenzioso sulle modalità della raccolta differenziata.

“Non avendolo fatto, a parere del Cga, il Tar è incorso in un vizio procedurale, così come previsto dall’art. 73, comma 3 del processo amministrativo. Pertanto i giudici dell’appello hanno rinviato gli atti al primo giudice (sempre il Tar Catania) che, emendando il vizio procedurale, emetterà una nuova sentenza che, probabilmente, non sarà difforme da quella annullata in quanto ha ormai espresso il proprio convincimento sulla vicenda in esame. È bene precisare – scrivono in una nota l’Assessore Musolino e il Presidente Lombardo – che la sentenza del Cga non fa rivivere l’ordinanza n. 455/2019, per il semplice fatto che l’Ente si era già uniformato a quanto disposto dal giudice amministrativo, giusta delibera consiliare n. 95 del 17 giugno 2019, che ha approvato il Regolamento comunale avente ad oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti urbani e della raccolta Differenziata, dedicando l’art. 22, rubricato “Utenze Condominiali”, oggetto anche di specifico emendamento, alla raccolta differenziata all’interno dei condomini. Il Regolamento comunale (che dunque ha superato l’Ordinanza Sindacale) è tutt’ora pienamente in vigore, con buona pace di quanti vogliano immaginare di potere paralizzare un servizio che ha consentito di raggiungere nell’anno 2020 il 32% di raccolta differenziata di media nelle utenze domestiche, confermando il primato della città di Messina come prima tra le città metropolitane della Sicilia per percentuali di RD.
In sintesi la sentenza del Cga non interferisce, né modifica la raccolta differenziata nei Condomini della città, che continuerà ad essere svolta con le stesse modalità ormai note dai cittadini messinesi che dimostrano, nella stragrande maggioranza, di avere apprezzato il servizio e le modalità con le quali lo stesso viene svolto. Con la sentenza del Cga, in sostanza, l’Anaci potrà riproporre per la seconda volta i medesimi motivi di ricorso al Tar, il quale, però ha già emesso – ribadiscono l’Assessore Musolino e il Presidente Lombardo – una pronuncia di inammissibilità per carenza di legittimazione ad agire della stessa Associazione, prima ancora di pronunciarsi sul merito del ricorso. Proprio per questa ragione, nel rimetterci con serenità all’esito del nuovo giudizio, ribadiamo la correttezza dell’operato dell’Amministrazione e continuiamo ad augurarci che le strumentalizzazioni e le polemiche vengano definitivamente superate, invitando anche l’Anaciad una leale collaborazione per il pieno raggiungimento dell’obiettivo finale che è sempre stato quello di estendere il servizio di Raccolta differenziata a tutto il territorio comunale”.

La nota di Anaci

L'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ieri aveva diramato una nota in cui comunica che “torna pienamente efficace l’ordinanza del Tar di Catania n. 455/2019 con la quale era stata parzialmente censurata e sospesa l’ordinanza del Sindaco di Messina n.122/2019 con la quale sono fissate le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti nel comune di Messina”.

«Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione di Catania, con sentenza n. 191/2021, aveva rigettato il ricorso proposto dall’Anaci - sezione di Messina avverso le ordinanze di regolamentazione della raccolta differenziata emanate dal Sindaco del Comune di Messina durante l’anno 2019 sancendo il difetto di legittimazione dell’Anaci stessa. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo, investito immediatamente della questione in sede di appello con il patrocinio dell’avv. Silvano Martella, ha stabilito, con sentenza n. 215/2021 pubblicata il 19/03/2021 che la decisione del Tar è viziata, posto che: l’eccezione di carenza di legittimazione non venne mai sollevata, sotto il profilo generale, dall’amministrazione odierna appellata; di più: come efficacemente dimostra l’Associazione odierna appellante, quest’ultima non poteva neppure aspettarsi che l’Amministrazione sollevasse siffatta problematica, in quanto l’Associazione era stata espressamente riconosciuta portatrice di interesse rilevante in fase infraprocedimentale; l’eccezione di carenza di legittimazione venne sollevata invece dall’amministrazione in riferimento ad un preciso segmento del processo di primo grado (incidente di esecuzione sull’ordinanza cautelare) e limitatamente ad un angolo prospettico specifico dei profili che venivano in quella sede in esame;l’avere ritenuto da parte del primo Giudice sussistente una inammissibilità preclusiva della proponibilità del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti di primo grado, esubera e travalica la portata dell’eccezione suddetta, sino a potersi considerare un vero e proprio rilievo ex officio: quest’ultimo, in quanto non preceduto dalla sottoposizione della detta tematica alle parti processuali invera la violazione del disposto di cui all’art. 73 comma 3 cpa. È stato quindi disposto il rinvio al Tar Catania affinché si pronunci nuovamente sulla causa».

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