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Mancata rottamazione tributi, De Luca e Cama: “Ecco perchè non poteva essere applicata”

Il sindaco e dirigente del dipartimento Tributi rispondono alla nota dell'ex consigliere comunale Zuccarello sull'impossibilità per i messinesi di cancellare le sanzioni per i tributi. La replica degli amministratori: “Una fake news”

Siamo costretti ad intervenire alle dichiarazioni dell'ex consigliere Zuccarello sulla mancata rottamazione dei tributi locali ai sensi del “Decreto Crescita”, con una breve replica, per spiegare ai lettori che la normativa citata non poteva essere applicata al Comune di Messina. Il Decreto crescita n. 34 del 30 Aprile 2019, convertito con modificazione dalla legge 28 Giugno 2019 n.58, ha previsto all’art. 15 per le entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ex Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, notificate negli anni dal 2000 al 2017, la possibilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, di disporre mediante l’adozione di appositi atti, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.

Si tratta di un provvedimento che doveva riequilibrare le agevolazioni che la normativa già prevedeva (art. 3 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazione dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136) per gli Enti che riscuotono a mezzo ruolo, parificandole. Negli anni presi in considerazione dal Decreto (2000-2017) il Comune di Messina ha sempre riscosso a mezzo ruolo (vale a dire con cartella ex D.P.R. n. 602/73); pertanto tale normativa, riguardante – lo si ribadisce – esclusivamente i Comuni, le Province e le Città metropolitane che hanno riscosso a mezzo ingiunzione fiscale ex R.D. n. 1939 del 1910 dal 2000 al 2017, non avrebbe potuto essere applicata.

Le accuse di Zuccarello sulla mancata rottamazione

Ma, come già detto, ciò non significa che i contribuenti messinesi siano stati penalizzati, anzi gli stessi hanno già potuto usufruire delle medesime agevolazioni, ben prima che venisse emanato il Decreto Crescita, visto che la normativa agevolativa riguardante la riscossione a mezzo ruolo è stata esitata alcuni mesi prima del Decreto Crescita. In conclusione il Comune di Messina non doveva attivarsi in alcun modo, visto che la normativa nazionale era dedicata esclusivamente agli Enti che hanno riscosso tramite ingiunzione fiscale dal 2000 al 2017. Probabilmente, la possibilità di denigrare l’amministrazione De Luca di fronte alla comunità era troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire, anche se la notizia, in realtà, era una Fake-News.

Sarebbe stato corretto e scrupoloso da parte dell’estensore dell’articolo e del prode Zuccarello, fare un breve approfondimento normativo o, se del caso, rivolgersi a chi era in grado di aiutarli. Da ultimo ci sia consentita – concludono il sindaco ed il dirigente – una riflessione che consegniamo ai lettori. Ove questa amministrazione avesse commesso un errore (e così non è) non applicando una normativa nazionale che avrebbe potuto giovare all’intera comunità messinese, perché segnalarlo solo quando il termine per applicarla era già scaduto e non preventivamente? La risposta è superflua e non vale la pena approfondirla.

Cateno De Luca, sindaco di Messina

Antonino Cama, dirigente dipartimento Tributi

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