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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca Merì

Gestore telefonico stangato dal Cga: "Non può installare l'antenna dove gli pare"

Il consiglio di giustizia amministrativa ha imposto al Tar di rivedere le proprie decisioni in relazione al ricorso presentato dalla società Iliad contro il comune di Merì. L’Amministrazione comunale aveva indicato al gestore la possibilità di utilizzare un sito alternativo

Il Comune di Merì la spunta sul gestore telefonico Iliad che aveva piazzato una antenna nel cuore del Paese. Il Cga, il 7 aprile, con l’ordinanza n. 00231/2022, ha imposto al Tar di rivedere le proprie decisioni in relazione al ricorso presentato dalla società Iliad contro il comune di Merì. In particolare, la società telefonica aveva chiesto ed ottenuto dal Tar Catania la sospensione del provvedimento comunale con il quale quest’ultimo revocava l’autorizzazione all’installazione di un’antenna per telefonia mobile sul proprio territorio comunale, nonché di parte del “Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici del Comune di Merì”, sostenendo, in particolare, che quest’ultimo contenesse divieti generalizzati all’installazione di impianti per telefonia mobile sul territorio comunale, nonostante l’Amministrazione comunale avesse peraltro indicato al gestore la possibilità di utilizzare un sito alternativo posto nelle vicinanze e conforme a quanto indicato nel predetto Regolamento comunale.

Nell’importante ordinanza emessa dal Cga, non solo gli estensori censurano in maniera puntuale e circostanziata le motivazioni presentate dalla società di telefonia mobile e dal Tar, puntualizzando in particolare come la “società appellata aveva individuato come valida alternativa al sito proposto in prima istanza l’area pubblica già identificata nel vigente Regolamento Comunale come «sito preferenziale puntuale»” e che il Regolamento comunale esclude un divieto generalizzato di installazione di impianti radioelettrici sul territorio come previsto dalla normativa nazionale e che, ancora “la Società appellata non dimostrerebbe che, in mancanza dell’impianto tecnologico che si propone di installare nel territorio d’interesse, le sia precluso in maniera assoluta l’esercizio dell’attività diar stesso).

Per Luigi Maxmilian Caligiuri, uno dei massimi esperti della materia, già redattore del Regolamento comunale (e relativo Piano di Localizzazione) per la disciplina degli impianti radioelettrici ed estensore della memoria tecnica a supporto dell’azione legale difensiva del Comune di Merì promossa dall’avvocato Antonio Saitta: “L’ordinanza del Cga dimostra come i Regolamenti comunali in materia di installazioni radioelettriche redatti sulla base di solidi e rigorosi principi tecnico-giuridici consentono alle amministrazioni comunali di porre in essere ed attuare azioni concrete ed efficaci di governo e tutela del territorio dal punto di vista ambientale e sanitario e ribadisce un principio importante, peraltro già contenuto nel Regolamento del Comune di Merì, ossia che il gestore è tenuto a dimostrare la necessità di considerare (a fronte di eventuali diverse eventuali prescrizioni regolamentari) uno specifico sito di installazione per la realizzazione di un impianto radioelettrico al fine di garantire il diritto, anch’esso innegabile, di erogazione del servizio di comunicazione elettronica”.

Soddisfatta l’amministrazione comunale di Merì, guidata dal sindaco Filippo Bonansinga. "Un risultato in linea con gli obiettivi di questa amministrazione volti alla tutela della popolazione e dell’ambiente e al conseguimento di standard sempre più elevanti di qualità della vita nel comune del messinese".

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