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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Messina Servizi, ordinanza del tribunale del Lavoro: pagato soggetto esterno rispetto a uno interno

Interrogazione del consigliere Alessandro Russo sull'avviso pubblicato nell'ottobre 2019, esposta al sindaco De Luca la vicenda della selezione finita davanti ai giudici. La risposta di Lombardo

La vicenda del reclutamento alla Messina Servizi Bene Comune del responsabile Prevenzione e Protezione dei rischi finisce sul tavolo del sindaco De Luca. Il consigliere Alessandro Russo ha presentato un'interrogazione sul caso nato con l'avviso pubblicato il 22 ottobre 2019 con cui la Messina Servizi Bene Comune Spa aveva indetto la selezione. Il bando prevedeva che dalla selezione pubblica sarebbero stati esclusi dalla partecipazione i “rappresentanti dei lavoratori” a vario titolo, togliendo quindi tale possibilità ai rappresentanti e delegati sindacali aziendali. "All’avviso di selezione interna, un dipendente - che peraltro aveva svolto per diversi anni proprio il ruolo di Rspp dapprima in Ato3 Messina e successivamente nella MessinAmbiente in house providing - essendo iscritto ad una sigla sindacale (UGL) non avrebbe potuto quindi partecipare alla selezione pubblica - scrive Russo - il dipendente interessato, ritenendo di essere leso nei propri diritti costituzionalmente garantiti, presentava comunque domanda di partecipazione all’avviso pubblico,  che lo vedeva come unico partecipante, contestualmente avviando - a due mesi di distanza dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande senza che avesse informazioni di qualunque natura da MessinaServizi Bene Comune S.p.A. - un ricorso presso il Tribunale di Messina contestato l’illegittimità della clausola del bando che escludeva i rappresentanti sindacali".

La Messina Servizi decideva, per intervento della commissione di gara, di disapplicare il bando nella parte contestata con il ricorso e procedeva ad affidare l’incarico di Rspp aziendale per tre mesi a un soggetto esterno per l’importo di 10.000 euro a fronte di un servizio che, tecnicamente, il dipendente di MessinaServizi Bene Comune Spa, escluso dalla selezione, avrebbe fornito gratuitamente e nell’ambito delle proprie mansioni lavorative. La ragione per cui MessinaServizi escludeva il dipendente sarebbe stata quella del suo mancato possesso del requisito di essere inquadrato tra il “5° e l’8° livello”: circostanza che però non era prevista nell’avviso di selezione pubblica come requisito di selezione.  "Scaduto l’affidamento trimestrale al professionista esterno la MessinaServizi Bene Comune procedeva ad un’indagine di mercato per l’individuazione di una società esterna a cui affidare per due anni il servizio di Rspp per un importo pari a 80.000 euro - continua Russo - il ricorso proposto dal dipendente escluso nel frattempo andato avanti dinanzi al Tribunale di Messina, contro la esclusione dalla primigenia selezione di un RSPP aziendale e contro le successivamente asserite mancanze di qualifica di inquadramento funzionale si risolveva con decisione del Tribunale di Messina, la Sezione Lavoro, con ordinanza del 23/07/2020 ha dichiarato illegittimi gli atti della selezione nella parte “in cui la Commissione esaminatrice ha escluso il ricorrente per mancanza del requisito dell’inquadramento e la conseguente esclusione”.

Con la medesima ordinanza il Tribunale di Messina ha ordinato alla MessinaServizi Bene Comune S.p.A. di “procedere all’affidamento dell’incarico nei suoi confronti (…) che costituisce attività vincolata e non discrezionale, atteso che il lavoratore è l’unico soggetto partecipante alla procedura e il bando espressamente prevede che ‘nel caso in cui pervenisse una sola domanda, rispondente ai requisiti richiesti, l’incarico, previa adeguata formazione ed affiancamento, sarà affidato”. L'esponente politico intende approfondire la vicenda e aspetta dal primo cittadino risposte sul pagamento di spese a soggetti esterni rispetto all'esclusione del dipendente interno alla Messina Servizi. 

La replica del presidente della Messina Servizi Bene Comune Pippo Lombardo: "L'esclusione del dipendente è stata effettuata in quanto lo stesso era "in servizio come  quarto livello, e non risulta essere in possesso del requisito del possesso del “livello di inquadramento tra compreso tra il 5° e l’8°” previsto dal terz’ultimo capoverso del bando di selezione e dal C.C.N.L. di categoria". Il Tribunale, nel primo provvedimento cautelare ha ritenuto che "va dichiarata l’illegittimità del verbale del 5 novembre 2019 nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha escluso il ricorrente per mancanza del requisito dell’inquadramento tra il 5° e l’8° livello, e della conseguente esclusione dello stesso dalla selezione" (pag. 8 ordinanza del 23.07.2020). Anche in sede di reclamo il Tribunale si è limitato a statuire che "L’interpretazione letterale della bando impone, dunque, di ritenere che il possesso del 6° livello (unico motivo di esclusione) non costituisce un requisito necessario per la partecipazione alla procedura per l’affidamento del ruolo di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, ma un mero requisito di preferenza in caso di partecipazione di più soggetti" (pag. 9 ordinanza del 05.10.2020). “In ogni caso quanto disposto dal Tribunale del Lavoro sarà oggetto di serena e attenta valutazione di questa azienda nel rispetto del contratto nazionale di categoria e delle procedure pubbliche previste per legge, conclude Lombardo, senza nessun pregiudizio"

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