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Cronaca

Concessione stadio, il Tar respinge il ricorso di "Musica da Bere"

La società di eventi aveva contestato la proroga al 2021 dell'affidamento del "Franco Scoglio" all'Acr Messina. Ma il tribunale dà ragione al Comune. "Ricorso inammissibile e carente dei requisiti necessari"

Il Tar Sicilia, sezione distaccata di Catania, ha respinto il ricorso di Musica da Bere contro la proroga al 2021 della gestione dello stadio "Franco Scoglio" all'Acr Messina.

La società di Carmelo Costa, noto organizzatore di eventi, aveva contestato l'atto di Palazzo Zanca dopo il rinvio del concerto di Tiziano Ferro, inizialmente in programma all'ex San Filippo il 27 giugno, in seguito all'emergenza coronavirus. Secondo Musica da Bere il Comune avrebbe violato il diritto all'organizzazione dell'evento in seguito alla concessione della proroga di gestione dell'impianto alla società di Pietro Sciotto, per poi rifiutarsi di riprogrammare il concerto di Ferro per l'estate del prossimo anno.

Da qui la polemica che ha tenuto banco nell'ultima settimana e che adesso si arricchisce di una nuova puntata. 

Sulla questione l'assessore con delega allo Spettacolo Pippo Scattareggia, al centro delle contestazioni,  e l’assessore con delega al Contenzioso Dafne Musolino, esprimono soddisfazione per la sentenza dei giudici che hanno dichiarato il ricorso della società di eventi "inammissibile e carente dei requisiti necessari al suo stesso esame". Musica da Bere è stata inoltre condannata al pagamento delle spese giudiziali. 

Il comunicato di Scattareggia e Musolino


Le cronache di questi ultimi giorni sono state subissate dalle dichiarazioni dell’amministratore della Musica da Bere che si era lamentato del fatto che il Comune di Messina lo aveva ingiustamente privato della possibilità di organizzare il concerto di Tiziano Ferro, previsto per il 27 giugno 2020. Secondo la Musica da Bere il Comune di Messina aveva violato il suo diritto all’organizzazione del concerto per due ragioni: per avere prorogato la concessione dello Stadio San Filippo fino al mese di maggio 2021 e, poi, dopo le misure imposte dai vari DPCM con i quali le manifestazioni e gli spettacoli sono stati sospesi fino al 31 luglio 2020, data di cessazione dello stato di emergenza per la crisi sanitaria da coronavirus, per essersi rifiutato di riprogrammare l’evento per l’estate 2021.
In verità i fatti non sono andati come li ha narrati la Musica da Bere e il Tar ha dato pienamente ragione al Comune di Messina, rigettando il ricorso e condannando la società anche al pagamento delle spese giudiziali.

Difatti, come ha correttamente esposto l’Avv. Alessandro Franciò, che ha rappresentato il Comune di Messina innanzi al Tar, la delibera di proroga della concessione dello Stadio San Filippo fino al maggio 2021 non ha in alcun modo leso il diritto della Società Musica da Bere alla organizzazione del Concerto di Tiziano Ferro, che avrebbe ben potuto organizzare tanto con la società attualmente concessionaria dell’impianto, quanto con un eventuale nuovo concessionario, avendo il Comune di Messina espressamente fatto salvo tale diritto.
Anche la ulteriore contestazione mossa dalla Musica da Bere, che ha tanto animato il dibattito cittadino, secondo la quale il Comune si sarebbe rifiutato immotivatamente di consentire la riprogrammazione del concerto per l’estate 2021, è stata giudicata infondata dai giudici amministrativi che hanno dichiarato inammissibile il ricorso così pronunciando: “Ne consegue che in alcun modo è stata lesa la posizione giuridica della ricorrente, alla quale pertanto non doveva essere inviata alcuna comunicazione di avvio del procedimento (esattamente come il debitore non è in alcun modo tenuto a preannunciare al creditore che intende avvalersi di terzi al fine di adempiere, salvo che ciò sia previsto dal titolo). 
Con il presente gravame, a ben vedere, si denuncia, piuttosto, la mera eventualità di un pregiudizio futuro, consistente nel fatto che, ad avviso della ricorrente, la società sportiva non sia nelle condizioni di assicurare la necessaria manutenzione straordinaria della struttura e che il Comune, a fronte di tale circostanza, non intenda comunque adempiere direttamente le obbligazioni assunte nei confronti della ricorrente. 

E’, invece, chiaro che per proporre un giudizio occorre che la lesione sofferta dalla parte ricorrente nella propria sfera giuridica sia attuale e concreta. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile,” Stante l’assoluta infondatezza delle argomentazioni della ricorrente, il TAR ha condannato la società anche al pagamento delle spese di lite.

Si conclude, con la sentenza pronunciata oggi, una vicenda caratterizzata da una evidente strumentalizzazione dei fatti, con la quale si è cercato di adombrare sul Comune di Messina una incapacità gestionale, arrivando addirittura ad accusare l’amministrazione di avere arrecato un possibile danno erariale alle casse comunali impedendo la realizzazione dell’evento, laddove, come hanno invece chiaramente affermato i giudici amministrativi, non solo l’evento non è stato impedito o ostacolato, ma sono stati assunti atti che in ogni caso ne avrebbero consentito, se non fosse intervenuto il lockdown, lo svolgimento.

Gli assessori Scattareggia e Musolino si augurano che le polemiche montate ad arte in questi giorni si dissolvano, lasciando il campo sgombro da insinuazioni ed accuse che si sono rivelate del tutto infondate e inammissibili. La Musica da Bere non ha sofferto alcun danno per effetto della delibera di proroga della concessione dello Stadio San Filippo fino al maggio 2021, mentre ogni altra considerazione in merito alla eventuale riprogrammazione dell’evento per l’estate dell’anno prossimo costituisce espressione di un evento futuro ed incerto, che ovviamente non danneggia la società in alcun modo, tanto che il Tar, stigmatizzando la difesa avversaria, ha sottolineato che la presunta lesione del diritto della Musica da Bere non è né attuale né concreta, dichiarando inammissibile il ricorso stesso.

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