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Cronaca

Scuole chiuse fino all'11 novembre, pronto un ricorso al Tar: "Ordinanza illegittima"

L'azione legale degli avvocati Delia e Bonetti contro la decisione del sindaco De Luca. "Oltre lo Stato, solo la Regione può decidere su ulteriori interventi restrittivi"

La decisione del sindaco Cateno De Luca di prorogare la chiusura delle scuole cittadine fino all'11 novembre avrà un seguito legale. Gli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti  hanno infatti annunciato il ricorso al Tar contro l'ordinanza del primo cittadino, giudicata illegittima. Secondo Delia, infatti, "la legge non riconosce alcun potere in tal senso al sindaco stesso".

I due legali, dopo aver ascoltato le ragioni di decine di genitori, hanno deciso di diffidare quindi Palazzo Zanca dall'adottare tale provvedimento. Una decisione scaturita dall'analisi delle norme in materia. "Sin dal mese di marzo 2020 l’articolo 35 del D.L. del 2 marzo 2020, n. 9 (“misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”) stabiliva che: “a seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali. Tale norma, pur abrogata, dall’art. 5 del D.L. n. 19/20, è stata riprodotta dall’articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legge: “i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1”.

I provvedimenti adottati a livello locale, per fronteggiare l’emergenza Covid-19, dunque, possono solo integrare la disciplina fissata a livello statale ma non possono derogare alla stessa, pena la loro inefficacia. Eventuali interventi restrittivi rispetto alla normativa nazionale possono essere adottati solo dai presidenti delle Regioni che in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo’ introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti.

"Pertanto - precisano Delia e Bonetti -  il sindaco non ha alcuna competenza in materia".

Secondo lo studio legale Delia-Bonetti "Gli argomenti dell’Asp di Messina, che peraltro appaiono tutt’altro che supportati da dati istruttori sufficienti a smentire le indicazioni sulla base di cui il Comitato tecnico scientifico nazionale ha imposto le note restrizioni differenti per le varie Regioni (c.d. zone rosse, gialle e arancioni), dunque, se del caso andavano rappresentate al Presidente della Regione per i provvedimenti di competenza. In disparte la carenza assoluta di potere, poi, gli argomenti utilizzati per adottare una decisione così gravosa e volta a comprimere diritti costituzionalmente garantiti di minori, sono evidentemente apodittiche. Non si possono chiudere tutte le scuole della città perchè in taluni Istituti sono stati individuati alcuni studenti, docenti o personale ATA positivi, senza contestualmente imporre isolamento e/o quarantena nè agli altri studenti di quell’Istituto nè, evidentemente, agli studenti dell’intera città.  Costoro, dunque, pur non potendo andare a scuola potranno, serenamente, svolgere tutte le altre attività consentite dalle vigenti disposizioni nazionali (dallo sport, allo shopping, alla passeggiata). L’annunciata chiusura, per ulteriori 5 giorni, sino all’11 novembre, peraltro, a meno di non credere ai miracoli, mostra all’evidenza, l’incapacità di risolvere, in un così breve periodo le, presunte o meno, criticità segnalate dall’Asp, non potendo davvero credersi che tale ulteriore e non giustificata sospensione sia utile a risolvere le dette criticità".

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