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Cronaca

Covid, scatta il coprifuoco anche a Messina: l'ordinanza del sindaco in dettaglio

Tutto gli obblighi e i divieti a partire dal 30 ottobre. Una città intera chiamata ad osservare restrizioni e comportamenti ancora più prudenti

Anche Messina si prepara a vivere il coprifuoco notturno, in linea con le disposizioni già adottate in altre città italiane. Ieri il sindaco Cateno De Luca ha presentato la sua ordinanza che trae spunto dall'ultimo Dpcm del premier Giuseppe Conte per contrastare la seconda avanzata della pandemia da Covid-19.

La novità più sostanziale riguarda il divieto di frequentare le vie del centro durante le ore notturne, ma sono previste limitazioni per scuole, attività all'aperto ed eventi. Confermato l'obbligo di indossare la mascherina. Di seguito l'ordinanza in dettaglio. 

Mascherine e distanziamento sociale

E' fatto obbligo sull'intero territorio comunale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e/o motoria intensa;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. E' fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

2. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che devono essere indossati avendo cura di coprire dal mento fino al di sopra del naso, si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

3. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Limitazioni agli spostamenti in orario notturno
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, nell’area cittadina compresa tra il Viale Boccetta (compreso il Viale Boccetta) ed il Viale Europa (compreso il Viale Europa) comprensiva di tutte le strade, viali e piazze che si trovano all’interno di quest’area, dalle ore 00.30 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

2. La comprova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Le limitazioni agli spostamenti in orario notturno disciplinate nella presente Ordinanza non si applicano ai mezzi di soccorso, ai mezzi del TPL fatto salvo quanto disposto all’art. 9, ed a tutti i mezzi che assicurano lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali che, per loro natura, non possono essere interrotti e/o sospesi.

Utilizzo di strutture pubbliche (parchi, giardini) e attività motoria all'aperto

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’ art. 1, comma 8, primo periodo, del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 DPCM 13 ottobre 2020 come integrato dal DPCM 18 ottobre 2020;

è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 DPCM 13 ottobre 2020 come integrato dal DPCM 18 ottobre 2020;

 è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

Attività sportive

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla 3 capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per
manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della
temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori, fatte salve le diverse prescrizioni e limitazioni che la regione Siciliana potrà adottare d'intesa con il Ministro della salute, per stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalla regione Siciliana, purchè nei limiti del 15% della capienza.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;

l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalla regione Siciliana, ai sensi dell’ art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;

Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, e' consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e). L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresi' sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale”.

Eventi, spettacoli e sale giochi

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00 giusta Ordinanza Presidente della regione Siciliana n. 42 del 13 ottobre 2020; gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 DPCM 13 ottobre 2020 come integrato dal DPCM 18 ottobre 2020

Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto.

Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione
massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. In tale numero non devono essere conteggiati i conviventi e congiunti ed i parenti ed affini fino al secondo grado.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;

sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico;

nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; e' fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private (a titolo di esempio, assemblee societarie, assemblee condominiali,  in modalità a distanza.

Accesso ai luoghi di culto, funzioni religiose e cerimonie e viaggi d'istruzione

L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7 DPCM 13 ottobre 2020 come integrato dal DPCM 18 ottobre 2020;

il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte; resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese;

sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

Disposizioni per le attività commerciali

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;

Le attività commerciali al dettaglio devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 DPCM 13 ottobre 2020 come integrato dal DPCM 18 ottobre 2020;

Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 DPCM 13 ottobre 2020 come integrato dal DPCM 18 ottobre 2020;

Disposizioni per attività dei servizi di ristorazione con servizio al tavolo e senza servizio al tavolo
1. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui a titolo di esempio bar, pub, ristoranti,gelaterie, pasticcerie, chioschi, street food) sono consentite alle seguenti condizioni ed orari di apertura: o le attività dei servizi di ristorazione con somministrazione di cibi e bevande al
tavolo si svolgono con apertura dalle ore dalle ore 05,00 e chiusura alle ore 24,00, con un massimo di sei persone per tavolo; in tale numero non vanno computati i conviventi e i congiunti, nonché i parenti e gli affini fino al secondo grado; o Le attività dei servizi di ristorazione senza servizio al tavolo si svolgono con apertura dalle ore dalle ore 05,00 e chiusura alle ore 18,00. Le predette attività possono continuare fino alle ore 24:00 per la esclusiva vendita di prodotti da asporto con espresso divieto di consumazione nell’ambito del locale e zone adiacenti come stabilito al successivo art. 6.

E’ fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti, favorendo la prenotazione on-line dei posti disponibili.

All’orario di chiusura dei pubblici esercizi deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale.

Per lo svolgimento delle operazioni di riordino e pulizia del locale è consentita una tolleranza, rispetto all’orario di chiusura fissato alle ore 24,00, di massimo trenta minuti.
 

Disposizioni per attività dei servizi di ristorazione con asporto e con consegna a domicilio

Resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, dalle ore 05,00 fino alle ore 24,00. Il titolare/gestore dell’attività deve avere cura di ricevere i clienti all’interno del locale solo per il tempo occorrente a ricevere e consegnare quanto ordinato, evitando che si formino assembramenti all’interno del locale e che venga sempre rispettato il distanziamento tra i clienti e tra questi e gli operatori e che venga sempre indossata la mascherina all’interno del locale medesimo.

Al fine di evitare la formazione di assembramenti fuori dal locale da parte degli avventori che sostano in attesa, il gestore/titolare dell’attività viene autorizzato a posizionare sulla porzione di suolo pubblico corrispondente alle vetrine o affaccio del locale, dei paletti o altro strumento che disciplini il mantenimento della distanza tra i clienti, avendo cura di non intralciare il pubblico passaggio dei pedoni.

Sempre al fine di evitare la formazione di assembramenti fuori dal locale, il gestore/titolare dell’attività può collocare sul suolo pubblico un tavolo (o altro elemento di appoggio) per consentire le operazioni di pagamento da parte dei clienti, al fine di evitare
l’accesso all’interno del locale;

L’occupazione di suolo pubblico di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, costituisce un rafforzamento delle misure di prevenzione del contagio ed è esentata dal pagamento del canone Cosap per tutta la durata della presente Ordinanza, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere disposte permanendo la emergenza sanitaria.

Ai fini della regolarità dell’occupazione di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo, il gestore/titolare dell’attività di ristorazione con asporto è tenuto a presentare una comunicazione al Dipartimento Servizi alle Imprese che sarà ritenuta valida ed efficace dalla data della sua presentazione fino alla data di efficacia delle presente Ordinanza, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere disposte permanendo la emergenza sanitaria, e fatti salvi i controlli della Polizia Municipale sulla conformità tra quanto comunicato dal gestore/titolare dell’attività e quanto effettivamente collocato sul suolo pubblico;  Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Per il riordino e pulizia del locale è consentita una tolleranza, rispetto all’orario di chiusura fissato alle ore 24,00, di massimo trenta minuti.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e negli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

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