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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca Milazzo

Inquinamento da idrocarburi, il Tar boccia il ricorso dei Comuni del Mela contro la Raffineria

Secondo i ricorrenti bisognava annullare il decreto del Ministero dell’Ambiente poiché sarebbe stato meno restrittivo in materia di tutela e bonifica del sottosuolo

Bocciato dal Tar di Catania il ricorso presentato dalle amministrazioni di Merì, Monforte San Giorgio e Santa Lucia del Mela contro la revisione dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) rilasciata alla Raffineria di Milazzo.

Secondo i comuni della Valle del Mela occorreva annullare il decreto del Ministero dell’Ambiente (78/2021) poiché meno restrittivo in materia di tutela ambientale e bonifica. Oggetto del contendere, la realizzazione dei doppi fondi nei serbatoi che in passato hanno scatenato diverse polemiche con ambientalisti e amministratori in quanto permeabili ad infiltrazioni da idrocarburi.

Agli atti della sentenza proprio la perdita riscontrata il 7 marzo del 2018 dal serbatoio TK506. Gli ispettori dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) avevano diffidato la Ram ad adottare misure idonee affinché il grave episodio non si ripetesse in nessuno dei 95 serbatoi. L’azienda petrolifera aveva assunto l'impegno di installare doppi fondi ai serbatori nel 2019, 2020 e 2021 che avrebbe permesso il completamento dell’installazione dei doppi fondi entro il 2026 laddove l'AIA 2018 prevedeva l’installazione dei doppi fondi entro il 2030.

Nel 2019 il Ministero aveva avviato il procedimento di riesame dell’Aia per le opportune verifiche ma l’istruttoria si ferma poiché si prende atto che la “diffida dell’Ispra a cui il gestore (la Ram) ha ottemperato presentando la documentazione richiesta, si ritiene superato e si rinvia la problematica riferita alla gestione dei parco serbatoi alle valutazioni della competente Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata (Ippc) in sede di istruttoria” del procedimento Aia”.

Nel secondo motivo di ricorso parte ricorrente censura l’illegittimità della nuova formulazione della prescrizione n. 110 relativa all’impermeabilizzazione dei bacini di contenimento dei serbatoi sostenendo che la modifica non potesse essere richiesta dal gestore; contesta, inoltre, che la possibilità di limitazione dell’impermeabilizzazione porzioni circolari concentriche ai serbatoi abbia determinato un “alleggerimento” della prescrizione in violazione dell’art. 271, comma 5°, del D.lgs. 152/2006, secondo cui le prescrizioni fissate nell’autorizzazione devono essere non meno restrittive di quelle fissate nelle precedenti autorizzazioni sottoposte a riesame o rinnovo.

Anche in questo caso il "motivo è infondato", si legge nella sentenza che in particolare specifica che "l’assunto di parte ricorrente in base al quale il decreto impugnato avrebbe “reso meno restrittiva” la prescrizione n. 110 è smentita, già in punto di fatto, dalla circostanza che in sede di riesame la citata prescrizione è stata riformulata prevedendo: - l’obbligo generale di impermeabilizzazione dei bacini di contenimento (“I bacini di contenimento dei serbatoi devono essere impermeabilizzati ed avere una capacità di contenimento dei potenziali sversamenti adeguata a quella della capacità autorizzata dei serbatoi che vi insistono e dimensionata secondo le regole tecniche di progettazione. Nel caso in cui più serbatoi siano perimetrati dallo stesso bacino di contenimento, la capacità volumetrica dello stesso non dovrà essere inferiore al volume del serbatoio più grande (ferme restando eventuali prescrittive più restrittive imposte da alte Autorità); qualora non siano verificate le condizioni di cui sopra, il Gestore dovrà procedere con la realizzazione dei presidi necessari secondo quanto stabilito nel Piano di installazione presentato in vigenza della precedente AIA)”.

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