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Cronaca

Ad elevata professionalità ma non dirigenti, il giudice respinge il ricorso di quattro dipendenti del Policlinico

L'ordinanza del Tribunale del lavoro su ricorso al bando del commissario straordinario che dava il via alla selezione interna per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della Struttura Risorse Umane. Le reazioni

Il Tribunale di Messina ha respinto il ricorso di quattro amministrativi del Policlinico contro l’azienda ospedaliera universitaria condannandoli anche al pagamento delle spese legali.

I quattro professionisti avevano impugnato la delibera del commissario straordinario che dava il via alla selezione interna per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della Struttura Risorse Umane.

Veniva impugnato, inoltre, il successivo provvedimento del commissario, con cui si disponeva l’esclusione dei ricorrenti dalla partecipazione al colloquio per il conferimento dell’incarico per essere gli stessi personale di ruolo del comparto Istruzione e ricerca e non dirigenti dell’Area enti Locali. 

Chiedevano i ricorrenti, amministrativi di cui cui due di categoria Ep (elevata professionalità) e gli altri due di categoria D, che venisse disposta la sospensione del bando e della conseguenziale procedura o, in subordine, l’ammissione con riserva dei ricorrenti alla selezione; nel merito che venisse dichiarata l’illegittimità dei superiori atti con conseguente annullamento e/o disapplicazione dei medesimi.

Il giudice del lavoro Roberta Rando ha respinto la richiesta in quanto è “acclarato che nessuno dei ricorrenti riveste la qualifica formale di Dirigente” mentre alla selezione “veniva autorizzato a partecipare il solo personale con la qualifica di Dirigente secondo il Ccnl Area delle Funzioni locali 2016/2018 in applicazione degli artt. 70 e 71 del relativo contratto e con incarico attribuibile a dirigente con esperienza professionale inferiore ai 5 anni”.

Nella motivazione, il giudice ha richiamato anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (proprio con riferimento ad un contenzioso promosso da dipendenti dell'Università, inquadrati nelle categorie C, D e EP ed impiegati presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Paolo Giaccone di Palermo, volto ad ottenere l'accertamento del diritto a svolgere funzioni dirigenziali) che ha confermato quanto disposto dal legislatore, ovvero la sola equiparazione economica del personale universitario a quello di pari funzioni, mansioni ed anzianità in servizio presso le Usl, ma non ha inteso riconoscere ai dipendenti inquadrati in categorie impiegatizie il diritto ad essere destinatari di incarichi dirigenziali.

Una sentenza che dà in parte manforte anche ad una recente nota del Coas che aveva scritto anche ai ministeri della Salute e dell’Istruzione e Ricerca nonché a tutti di direttori generali dei Policlinici siciliani e all’Asp e all’Irccs di Messina per segnalare le posizioni irregolari di alcuni candidati per il conferimento di un incarico di direttore medico di Uoc di Anestesia e Rianimazione all'ospedale di Patti e all'Irccs di Messina che si troverebbero nelle stesse condizioni dei medici del Policlinico ai quali è stata respinta la richiesta dal giudice del lavoro.

Pronto a scendere in campo invece il sindacato Gilda Unams secondo il quale questa ordinanza va contro precedenti sentenze della Corte di Cassazione, della Corte costituzionale e della Corte dei conti in quanto il ruolo di dirigente che già i dipendenti ricoprono da oltre dieci anni deve invece essere riconosciuto se all'interno della stessa azienda universitaria. "In sintesi - spiega il segretario Paolo Todaro - se la richiesta fosse stata fatta per l'Asp avrebbe potuto essere respinta in quanto sarebbe dovuta passare da un precedente concorso, in questo caso invece i dipendenti universitari, in forza del decreto 517 del '99, non solo possono essere equiparati ma possono anche ricoprire incarichi di responsabilità. Se dovesse passare il principio sancito per questi amministrativi dovremmo cancellare allora oltre quarant'anni di atti amministrativi del Policlinico a cui è vietato dal 517 bandire concorsi per dirigenti".

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