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Cronaca

Mercati rionali, disposta la riapertura anche la domenica: così la nuova ordinanza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MessinaToday

Con ordinanza del Vice Sindaco Salvatore Mondello, n. 188 del 12 giugno 2020 è stato revocato il provvedimento sindacale n. 174 del 25 maggio 2020, ed è stata disposta la riapertura dei mercati rionali non alimentari che si svolgono nell’area ex Mandalari sita sul viale Giostra nei giorni di martedì e venerdì; nel piazzale di villaggio Aldisio nei giorni di mercoledì e giovedì; e in via Orso Corbino nella giornata di domenica, secondo gli orari di apertura di cui alle rispettive Delibere di Consiglio ed integrazioni, ferme restando le licenze per l’occupazione dei posteggi già rilasciate.

Ai fini dello svolgimento delle giornate di mercato, gli operatori sono tenuti ad osservare le norme di sicurezza sanitaria e di distanziamento sociale come dettagliate nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate in data 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, e successivamente integrate dalle Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative 20/83/CR01/COV19 dell’11/6/2020 recepite con il DPCM dell’11/6/2020 pubblicato sulla G.U. n. 147 dell’11/6/2020, ed in particolare sono tenuti a rispettare le seguenti condizioni:

A) Delimitare i corridoi di transito dei clienti all’interno dei mercati, impedendo il transito laterale tra i banchi mediante il posizionamento di nastri/fettucce di delimitazione;
B) Regolare l’accesso all’area di mercato cinturate (mercato area ex Mandalari) mediante la presenza di personale volontario che contingenti gli accessi, evitando la formazione di assembramenti;
C) Nell’area di mercato libere (mercato area Villaggio Aldisio e via Orso Corbino) garantire attraverso la presenza di personale volontario che non si verifichino assembramenti;
D) Favorire l’allontanamento dei clienti, mediante la fuoriuscita dall’area di mercato, nel caso di assembramenti o nel caso di mancato rispetto delle distanze interpersonali;
E) Evitare folle e assembramenti con rispetto della distanza interpersonale minima di 1 mt.;
F) Osservare l’uso di mascherina e guanti per tutti gli operatori e per la clientela;
G) Osservare l’utilizzo di prodotti igienizzanti per le mani da parte degli operatori che devono curare che gli stessi siano posti a disposizione della clientela;
H) Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
I) Rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
L) In caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
M) In caso di vendita di beni usati eseguire la pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
N) In caso di prova della merce da parte del cliente, provvedere al ritiro della merce provata ed alla sanificazione della stessa prima della sua nuova esposizione in vendita;
O) Obbligo per ogni operatore di dotarsi di un sacco trasparente per la raccolta dei rifiuti per la raccolta da parte di Messinaservizi Bene Comune Spa;
P) Obbligo di lasciare lo stallo, al termine delle operazioni di mercato, perfettamente pulito, provvedendo al recupero di qualsiasi materiale che non possa essere smaltito come rifiuto;
Q) Il divieto di consumo, somministrazione e vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all’interno delle aree di mercato.

Il provvedimento dispone altresì che l’inosservanza delle norme come previste negli atti indicati darà luogo alla immediata sospensione dell’attività di mercato. Le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dalla data pubblicazione, salvo eventuali proroghe e/o revoche che verranno disposte con provvedimenti statali. Per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sino all’ultimo D.P.C.M. del 17.5.2020 e dei decreti – legge (anche non ancora convertiti in legge) sopra richiamati, all’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana del 2.6.2020 n. 22, oltre all’ultima Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana del 6 giugno 2020 n.24.

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