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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Sicurezza delle navi Caronte&Tourist? Decide la Capitaneria di porto

Il Cgar ribalta in appello la sentenza sul caso dell’inidoneità della Helga e Bridge al trasporto di persone a mobilità ridotta che aveva ottenuto il lasciapassare grazie a "Rina". Ma per i giudici l’Autorità Marittima può contraddire l’ente tecnico

Sarà la Capitaneria di porto a dire l’ultima parola sui certificati di sicurezza delle navi Caronte &Tourist. Il Cgar, Consiglio di Giustizia Amministrativa Regionale ha ribaltato in appello la sentenza sul caso dell’inidoneità di due navi della Bridge ed Helga al trasporto di persone a mobilità ridotta.

In primo grado, infatti, Caronte aveva ottenuto l’annullamento dei certificati di sicurezza con cui la Capitaneria di Porto di Milazzo aveva stabilito la non idoneità in quanto, secondo il Tar, l’Autorità marittima non avrebbe potuto – come invece aveva fatto – modificare la decisione dell’ente tecnico (Rina Services), che aveva sì rilevato alcune deficienze e chiesto di adempiere alle prescrizioni. Una disputa finita al ministero delle Infrastrutture con la Capitaneria da una parte e gli armatori con Rina, Confitarma e Assarmatori dall’altra.

Secondo il Consiglio di Giustizia Amministrativa Regionale invece, l’Autorità Marittima può contraddire l’ente tecnico perché “l’Amministrazione resta sempre e comunque titolare del potere di disattendere le conclusioni cui, a seguito degli accertamenti, è pervenuto l’Ente tecnico ove ritenga le stesse manifestamente irragionevoli o basate su un travisamento dei fatti”.

“In sostanza – scrivono i giudici - l’Autorità marittima, nel rispetto delle competenze ripartite, è tenuta a svolgere un sindacato di legittimità e non di merito sull’operato dell’organo tecnico, nel senso che, se non è tenuta a ripetere gli accertamenti tecnici e se non può sovrapporsi agli stessi, può comunque intervenire ove ravvisi delle illegittimità nell’azione dell’organo tecnico. Diversamente, la Capitaneria di Porto sarebbe completamente esautorata delle sue funzioni e, con riferimento alla sicurezza delle persone a mobilità ridotta, il potere attribuitole rimarrebbe un guscio vuoto. Il riferimento a criteri di valutazione tecnica, infatti, in qualsiasi campo, non offre sempre risposte univoche, ma costituisce un apprezzamento non privo di un certo grado di opinabilità e, in tali situazioni, il sindacato dell’Autorità procedente, in quanto di legittimità e non di merito, è destinato ad arrestarsi sul limite oltre il quale la stessa opinabilità dell'apprezzamento operato dall’organo tecnico impedisce d'individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell'apprezzamento illegittimo. L’Autorità procedente, quindi, - si legge nella sentenza, presidente Rosanna De Nictolis - non può esercitare un controllo intrinseco in ordine alle valutazioni tecniche effettuate dall’Ente competente, in quanto ciò si tradurrebbe nell'esercizio di un potere sostitutivo, non consentito dal corpus normativo, spinto fino a sovrapporre la propria valutazione a quella dell'Ente tecnico, fermo però restando che, anche sulle valutazioni tecniche, e, soprattutto, sulle conclusioni raggiunte, è esercitabile, da parte dell’organo competente a concludere il procedimento, il controllo di ragionevolezza, logicità, coerenza ed attendibilità”.

I giudici rilevano inoltre che “la ripartizione delle competenze è chiaramente scolpita dalla normativa in materia, con la conseguenza che l’Amministrazione competente ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento, prima dell’adozione dell’atto, è tenuta a svolgere un sindacato di legittimità, e non di merito, sull’operato dell’Ente tecnico. Nel caso di specie, non può ritenersi che la Capitaneria abbia disatteso le risultanze tecniche cui è pervenuta Rina, mentre è giunta a conclusioni differenti con riferimento alle identiche risultanze, oggettivamente assunte. In altri termini, l’Autorità marittima, proprio prendendo spunto dalle risultanze tecniche di Rina, è giunta alla conclusione che “l’unità non è idonea al trasporto marittimo di P.M.R. non deambulanti in quanto le sistemazioni per tali passeggeri non sono pienamente rispondenti ai requisiti del paragrafo G della Circolare 10/SM”, disattendendo, avendo verosimilmente ritenuto contraddittoria ed illogica la stessa, la conclusione cui è pervenuta Rina. Rina, nell’adozione dell’atto endoprocedimentale di propria competenza, ha descritto compitamente la deficienza evidenziata, pur pervenendo alla conclusione che il trasporto sia possibile nel rispetto di specifiche ed elencate prescrizioni”.

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