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Cronaca

Messina chiude per Coronavirus, quali sono i negozi che restano aperti e quali quelli che chiudono

Il Decreto Conte e l'ordinanza del sindaco De Luca punto per punto sulle attività che non possono aprire battenti

Anche Messina chiude per Coronavirus. Da giovedì 12 marzo moltissime attività in tutta la penisola non apriranno i battenti, come annunciato dal premier Conte nel suo discorso alla nazione. 

A Messina però dovrebbe entrare in vigore anche l'ordinanza sindacale di Cateno De Luca più restrittiva e valevole su tutto il teritorio urbano a partire dalle ore 21 di venerdì 13. L'ordinanza dovrà però essere modificata dal momento che la stessa fa riferimento al Dpcm precedente a quello adottato e pubblicato ieri dalla presidenza del Consiglio dei ministri. De Luca dovrà modificare per questione cronologiche ma lasciarla comunque più restrittiva o decidere anche eventuali “aggiustamenti”.

Due le scuole di pensiero. Da una parte chi sostiene le posizioni del professore Antonio Saitta certo che il sindaco stia violando l'articolo 35 del decreto legge 9/2020 e dall'altro chi avvalora la tesi dall'avvocato consigliere Salvatore Sorbello che ritiene non vi sia violazione dell'art. 35 perchè l'ordinanza del sindaco non è in contrasto col Dcpm e nasce dalla diversa situazione del sistema sanitario rispetto altre aree geografiche.

Ecco tutte le disposizioni del governo Conte e a seguire quelle previste dal sindaco di Messina che entreranno in vigore dalle 21 del 13 marzo.

Coronavirus, i negozi aperti e i servizi garantiti

Saranno garantiti trasporti, servizi bancari, finanziari e postali, "nonché tutte quelle attività necessarie accessorie rispetto al corretto funzionamento dei settori rimasti in attività". Potranno continuare a lavorare le aziende agricole e zootecnice "comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività". Resteranno aperte le farmacie, i supermercati, i negozi alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Fabbriche e industrie sono invitate a chiudere i reparti non indispensabili. Saranno garantiti tutti i servizi di pubblica utilità. 

"Per quanto riguarda le attività produttive e professionali - ha detto il premier nel suo discorso -, va attuata il più possibile la modalità del lavoro agile, vanno incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti".

Restano aperte edicole, tabacchi e benzinai

Secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi edicole e stampatori resteranno aperti. Aperti anche tabacchi, benzinai, artigiani, idraulici e meccanici. Il governo ha reso noto che resta consentita la consegna a domicilio.  Restano altresì aperti, si legge nel decreto, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali. Aperte lavanderie e pompe funebri Potranno aprire regolarmente anche i servizi di "lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; le attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse". 

Coronavirus, quali sono le attività che chiudono

A chiudere sono tutte le attività commerciali e vendita al dettaglio. Serrande abbassate dunque per i negozi che non vendono beni di prima necessità. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Saracinesche giù anche per parrucchiere e centri estetici. Conte ha incoraggiato le aziende a disporre lo smart work per i dipendenti, o il ricorso alle ferie o congedi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

L'elenco completo delle attività che resteranno aperte

Ecco l'elenco completo delle attività che potranno aprirre regolarmente secondo il Dpcm:

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Ttività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Le disposizioni del sindaco De Luca

1) Il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio del Comune di Messina, nonché all'interno del territorio del Comune di Messina, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

2) A chiunque si sposti in ambito urbano ed extra urbano di avere con sé ed esibire a richiesta

delle Forze dell’Ordine l’autocertificazione secondo il modello messo a disposizione dal Ministero degli Interni, ove dichiari il motivo del suo spostamento, consapevole delle responsabilità cui va incontro chi rende dichiarazioni false e mendaci.

3) La limitazione dell’attività di tutti gli uffici comunali e la collocazione in ferie d’ufficio di tutto il personale cui sono affidati compiti non connessi allo svolgimento dei servizi essenziali e attivazione della modalità di lavoro agile (smart working) per i dipendenti i cui compiti consentono tale modalità di prestazione lavorativa;

4) La sospensione del ricevimento del pubblico da parte degli uffici pubblici ricadenti nel territorio comunale che dovranno favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie del personale non necessario a garantire l’effettuazione dei servizi essenziali e l’attivazione della modalità di lavoro agile (smart working) per i dipendenti i cui compiti consentono tale modalità di prestazione lavorativa;

5) La sospensione dell’attività di tutti gli esercizi commerciali del settore alimentare e del settore non alimentare, artigianali, di produzione di beni e servizi, tenuto conto delle seguenti modalità ed eccezioni:

a) Sono sospese le attività di ottici, rivendita di giornali e riviste; attività produttive di beni e/o servizi, attività di vendita di generi non alimentari; acconciatori; estetisti; tatuatori, tinto lavanderie, commercio all’ingrosso di generi non alimentare;

b) E’ sospesa l’attività dei mercati di genere non alimentare;

c) Per il settore alimentare è sospesa l’attività di bar, gelateria, pasticceria e di ristorazione, ivi compreso il servizio di asporto e/o di consegna a domicilio;

d) Per il settore alimentare è consentita l’attività dei supermercati, dei punti vendita di generi alimentari, dei panifici e attività di panificazione;

e) E’ consentita l’apertura dei mercati di genere alimentare;

f) E’ consentita l’attività delle farmacie e delle parafarmacie;

g) E’ consentita l’apertura degli esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari per gli animali nella fascia oraria 8,00 – 13,00, con obbligo di chiusura nei giorni prefestivi e festivi;

h) E’ consentita l’apertura dei distributori di carburante;

i) E’ consentita l’apertura dei Concessionari dei Monopoli di Stato;

j) E’ consentita l’attività di ristorazione delle mense sociali e assistenziali;

6) Disattivare tutti i distributori automatici di cibi, bevande e generi vari che siano collocati sul territorio comunale.

7) La sospensione di tutti gli studi e ambulatori medici, diagnostici, di analisi cliniche, estetici, con esclusione degli studi dei medici di famiglia e di pediatri di famiglia, fatte salve comprovate esigenze ed urgenze che dovranno essere dichiarate dal titolare dell’attività sotto la sua personale responsabilità.

8) La sospensione di tutti gli studi veterinari e delle cliniche veterinarie, fatte salve comprovate esigenze ed urgenze che dovranno essere dichiarate dal titolare dell’attività sotto la sua personale responsabilità.

9) La sospensione dell’attività di ricevimento della clientela di tutti gli studi tecnici e professionali, ovvero di tutte le categorie che sono iscritte ad un apposito Albo o Collegio, fatti salvi i casi di necessità derivanti da comprovate circostanze che non consentono differimento.

10) La sospensione di tutte le attività che costituiscono esercizio di impresa, in forma individuale o associata, operante in qualunque settore, ad esclusione delle imprese che prestano attività di pronto intervento o forniscono servizi essenziali e che vendono e/o riforniscono gas liquefatto in bombola per le utenze non servite dal servizio di metanodotto e/o riforniscono le bombole di ossigeno per esigenze terapeutiche, e/o che gestiscono il rapporto con l’utenza per i servizi relativi alle reti di luce, acqua, gas e telefonia (sia per interventi amministrativi che tecnici).

11) La sospensione di tutti termini previsti nei provvedimenti autorizzatori e/o licenze e/o permessi rilasciati dal Comune di Messina, con esclusione degli interventi destinatari di messa in sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità; le imprese ed il personale tecnico impiegati nell’esecuzione di tali interventi sono autorizzati a prestare l’opera prevista fino alla loro messa in sicurezza.

12) Al gestore dei supermercati, punti vendita di generi alimentari, farmacie e parafarmacie di predisporre e assicurare le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) DPCM 8 marzo 2020, con sanzione della sospensione dell' attività in caso di violazione.

13) Ad AMAM SpA di procedere, fermo restando l’iter amministrativo da definire in merito ai crediti pregressi, alla rimozione temporanea dei sistemi di riduzione e/o interruzione sulle portate idriche delle utenze morose secondo ordine di priorità dettato da criticità e necessità di fornitura del servizio.

14) Alle Società Partecipate e Aziende Speciali del Comune di Messina di sospendere l’attività di tutti gli uffici disponendo le ferie d’ufficio per tutto il personale non necessario a garantire l’effettuazione dei servizi essenziali, attivando tutte le procedure relativi allo smart working ove possibile, e rimodulando il servizio esterno, riducendo la prestazione in modo proporzionale alla prevedibile riduzione del numero dell’utenza per effetto dell’ottemperanza delle disposizioni della presente ordinanza.

15) Alle Società Partecipate e le Aziende Speciali devono trasmettere entro le ore 18,00 del 13 marzo 2020 al Segretario Generale del Comune di Messina i provvedimenti che sono stati assunti in ossequio della presente ordinanza.

16) Alla Social City di assicurare lo svolgimento dei servizi di assistenza essenziali, senza interruzione alcuna a favore dell’utenza debole.

17) A tutti coloro che gestiscono o esercitano i servizi pubblici essenziali, titolari di concessioni governative, statali e regionali, di predisporre e assicurare le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) DPCM 8 marzo 2020, con sanzione della sospensione dell' attività in caso di violazione.

18) Alle Banche ed alla Poste SpA di rimodulare il servizio secondo le disposizioni della presente ordinanza, sospendendo i servizi destinati al pubblico e garantendo il livello minimo essenziale del servizio anche mediante l’attivazione, ove non già presenti, degli sportelli automatici BANCOMAT e POSTAMAT che dovranno essere mantenuti in perfetto esercizio, con pronta e continua disponibilità di moneta contante per tutta la durata di efficacia della presente ordinanza.

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