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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Caronte&Tourist, il Tar annulla sanzione da 9 milioni di euro: la Regione non si è difesa in giudizio

L'assessorato ai Trasporti aveva contestato l'idoneità di alcuni mezzi al trasporto delle “persone a mobilità ridotta" ma la Compagnia ha smontato le accuse. Senza contraddittorio

Prima sanziona Caronte e Tourist per aver impiegato nel 2017, 2018 e 2019 due navi, Bridge ed Helga, non idonee al trasporto delle “Persone a mobilità ridotta (Pmr)” poi però non si difende in giudizio. Risultato: annullato in larga parte il provvedimento dell’assessorato ai Trasporti della Regione Siciliana che aveva comminato una sanzione di nove milioni di euro alla compagnia titolare dei servizi sovvenzionati dalla Regione di trasporto marittimo per le Eolie.

Lo mette nero su bianco il Tar di Catania, presieduto da Federica Cabrini, nella sentenza pubblicata ieri.

“L’amministrazione resistente – pur al cospetto di vicenda complessa, e densa di risvolti di pubblico interesse – non ha espletato alcuna attività difensiva, né ha depositato documentazione, limitandosi a produrre una mera costituzione formale”, si legge nella sentenza.

Caronte ha potuto così smontare facilmente la tesi della Regione secondo la quale le criticità strutturali delle imbarcazioni sarebbero sanzionabili.

Una non idoneità sancita, dopo passate verifiche di inverso tenore, nel giugno e luglio del 2019 dalla Capitaneria e un anno dopo dal Rina, che, pur acconsentendo al rinnovo del certificato di sicurezza, aveva imposto alla compagnia alcune prescrizioni di carattere informativo sulle limitazioni esistenti a bordo per le Pmr. IL Tar si è dunque concentrato solo sul 2019.

“Nel caso oggi in esame – si legge infatti nella sentenza - le navi Helga, Bridge e Ulisse sono state nel corso degli anni sempre considerate idonee e rispettose della specifica normativa in esame, fino a quando non è stato formulato un giudizio di segno opposto con il provvedimento dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, prot. n. 25434 del 12 giugno 2020. Tale atto si fonda sulle verifiche effettuate dalle Commissioni locali istituite presso le Capitanerie di porto, ed in particolare: a) per la nave Helga, sul certificato di sicurezza rilasciato dalla Capitaneria di porto di Milazzo nel luglio 2019, laddove l’ha “ritenuta non sufficientemente idonea al trasporto marittimo delle persone a mobilità ridotta”; b) per la nave Bridge, sul certificato di sicurezza rilasciato dalla Capitaneria di porto di Milazzo nel giugno 2019, laddove è stato formulato analogo giudizio di non sufficiente idoneità; c) per la nave Ulisse, sul verbale redatto dalla Capitaneria di porto di Palermo nel gennaio 2018, attestante che “l’unità non è inidonea al trasporto marittimo di personale a mobilità ridotta”. In conseguenza dei rilievi effettuati, l’Assessorato Regionale ha ordinato “la immediata immissione in servizio di mezzi rispondenti alle caratteristiche tecniche tutte previste dal bando di gara”, ed ha contestato al vettore l’applicazione di penali, a partire dall’anno 2017, di ammontare complessivo pari ad euro 8.944.709,00 assegnando il termine di 20 giorni per eventuali controdeduzioni”.

Entrambe le prescrizioni dell’assessorato sono state impugnate dalla Caronte & Tourist che ha prodotto in giudizio le verifiche con esito positivo effettuate sulle navi dalla stessa Capitaneria di porto. 

In aggiunta, la compagnia ha rilevato che nei mesi di giugno e luglio 2020 sono state effettuate nuove visite ispettive da parte dell’Ente tecnico nazionale (RINA spa), all’esito delle quali le navi Helga e Bridge sono state dichiarate idonee al trasporto delle persone con mobilità ridotta, con la sola specificazione che quelle “non deambulanti” potranno essere trasportate a condizione che siano messe al corrente di una serie di informazioni circa alcune limitazioni nella fruizione dei servizi di bordo e che, in ogni caso, il giudizio di non idoneità espresso dalla Capitaneria di porto di Milazzo esclusivamente nell’anno 2019 non può essere esteso alle annualità precedenti (2017 e 2018).

Considerando anche che dal 2021 Caronte ha operato in proroga usando le medesime navi, senza sollevare obiezioni dell’Assessorato, il Tar si è soffermato dunque solo sul 2019 stabilendo che è giustificata l’irrorazione della penale che comunque dovrà essere rimodulata “calcolandola in € 62,00 per ogni miglio percorso (…), e comunque applicando una penale non superiore, nel massimo, al 10% del valore del contratto”.

“Le spese processuali – scrive il Tar - possono essere compensate non tanto in ragione della parziale soccombenza reciproca, quanto in ragione dell’assoluta mancanza di difese da parte dell’Avvocatura erariale non in fatto (vista l’ampia ed esaustiva produzione documentale di parte ricorrente, che non ha infatti reso necessaria nessuna ulteriore istruttoria), ma in diritto (tenuto conto della complessità delle questioni trattate, che avrebbe meritato lo svolgimento di adeguate difese – peraltro sollecitate in sede cautelare - vista la rilevanza e la natura degli interesse pubblici coinvolti)”.

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