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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Il Tar boccia la Dad. Sip al Prefetto: “La Sicilia si adegui”

Una lunga lettera in cui a fare giurisprudenza è il caso della Campania dove è stata impugnata dal ministero della Pubblica istruzione l'ordinanza del presidente De Luca e che adesso rappresenta un precedente da non sottovalutare

Posticipare il rientro in presenza in aula e riprendere lo svolgimento delle lezioni in dad fino alla fine del mese di gennaio. Questa la richiesta pervenuta a più voci al governo centrale, che nella città di Messina e in diversi comuni della provincia, ha portato i sindaci a emettere ordinanze di chiusura dei plessi di ogni ordine e grado. A fare giurisprudenza, però, è la sentenza del tar della Campania con cui il giudice amministrativo ha sospeso l'ordinanza di sospensione dell'attività scolastica in presenza emanata dal presidente della regione De Luca. Un precedente che il Comitato scuola in presenza puntualizza e porta all'attenzione del Prefetto Cosima Di Stani 

"Il comitato chiede che la Regione e tutte le amministrazioni locali che ricadono nel territorio provinciale diano corretta e piena attuazione al dettato normativo nazionale, astenendosi dall’assumere qualunque provvedimento che, anche e soprattutto in assenza dei presupposti legali di cui sopra, oltre che dei presupposti in fatto, limiti illegittimamente il diritto alla Scuola in presenza della popolazione giovanile, compromettendone il diritto primario all’istruzione. La invitiamo pertanto ad adottare gli opportuni provvedimenti, ricorrendo se necessario alle opportune sedi per una piena tutela del diritto all’istruzione", scrive in una lettera il presidente e portavoce Cesare Natoli. 

"La vicenda riveste interesse ed ha ripercussioni a livello sia nazionale sia locale, e quindi anche nella nostra Regione, in quanto nonostante la norma statale preveda espressamente ed in modo inequivoco che la didattica si debba svolgere in presenza e che i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possano derogarvi, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità (sorvoliamo sull’imbarazzante confusione presente sia nell’ordinanza regionale del 7 gennaio sia in quelle sindacali, relativa al non aver tenuto conto delle modifiche apportate al DL del 6 agosto 2021 nella sua conversione in Legge 133 del 24 settembre, che abolisce la dicitura ‘arancione’) alcuni Sindaci, del tutto illegittimamente, hanno emanato nuovamente ordinanza di chiusura delle scuole e attivazione della didattica a distanza, in assenza dei presupposti previsti dalla legge", si legge. 

"Tali provvedimenti, caratterizzati da gravi profili di illegittimità, sono attualmente sospesi dalla decisione del governo regionale di posticipare il rientro a scuola con una modifica del calendario scolastico. Tuttavia, diversi sindaci hanno manifestato l’intenzione di riproporre le ordinanze di chiusura al termine di tale fase.Nello specifico della nostra Regione, che è allo stato classificata zona gialla, hanno agito in tal senso, salvo altri, i Sindaci del Comune di Messina, Milazzo, Capo d’Orlando, Capri Leone, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, San Marco d'Alunzio, Alcara Li Fusi, Tortorici, San Salvatore di Fitalia, Acquedolci, San Fratello, Caronia, Naso, Castell'Umberto, Torrenova e Ucria con ordinanze che si ritengono del tutto illegittime in quanto carenti di istruttoria e contrarie alla norma statale, oltre che prive di fondamento", prosegue. 

Il tar della Campania ha ribadito che il rientro in presenza debba essere disciplinato soltanto da atti superiori a quelli emanati dalle amministrazioni locali, sottolineando che la normativa varia in base al livello emergenziale in cui sono classificate le zone daglli organismi nazionali preposti a svolgere questo ruolo. La priorità per i giudici è quella di bilanciare secondo i principi di adeguatezza e proporizionalità la prolungata assenza della didattica in presenza anche perché, come scrivono i magistrati, "la prolungata chiusura connessa alle festività natalizie, non ha, tuttavia, evitato l’aumento registrato dei contagi".

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