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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Edilizia, Tar impone a Comune il rilascio della Valutazione Ambientale anche nelle zone a protezione speciale

Il tribunale ha accolto il ricorso di un cittadino che si è visto bloccare la costruzione di una villetta a Rodia. Palazzo Zanca aveva approvato il progetto senza però rilasciare il nulla osta finale. Alla base un protocollo d'intesa con la Regione contestato dai giudici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MessinaToday

Con sentenza n. 814 del 2021, depositata oggi, il T.A.R. di Catania, Sez. II, Pres. Francesco Brugaletta, rel. Agnese Anna Barone, ha annullato i provvedimenti con i quali la Regione siciliana ed il Comune di Messina hanno sospeso i procedimenti di Valutazione di Incidenza Ambientale (c.d. “VINCA”) in tutte le parti del territorio della Città interessate dai provvedimenti di vincolo in quanto Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.).

Il giudizio è stato promosso dal Prof. Avv. Antonio Saitta e dall’Avv. Maurizio Parisi perché il Comune, dopo aver espresso parere favorevole al progetto di realizzazione di una villetta a Rodia di proprietà della loro assistita, non aveva rilasciato il provvedimento finale sulla base di un protocollo di intesa tra Comune e Regione sottoscritto il 3 ottobre 2019 di sospensione di tutte le pratiche ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo ambientale.

I legali hanno evidenziato l’illegittimità degli atti delle due amministrazioni per avere sospeso a tempo indeterminato l’approvazione dei progetti che, pur conformi alla legge, non sono esitati per la mancata produzione degli atti di pianificazione urbanistica richiesti dalla Regione e che il Comune non ha, fino ad ora prodotto. In particolare, nel ricorso si è stigmatizzato come, anziché obbligare il Comune a completare gli atti necessari, si sia preferito bloccare a tempo indeterminato l’esame della gran parte dei progetti edilizi ricadenti in questa amplissima e pregiata area del territorio cittadino, a tutto danno dei cittadini e delle attività produttive.

I giudici amministrativi catanesi hanno accolto integralmente le censure mosse nel ricorso osservando come «nel caso di specie, pur non potendo disconoscere la sussistenza delle ragioni di prudenza sottese alle esigenze “cautelari” rappresentante dall’amministrazione regionale a fronte di un quadro di fatto connotato, da una parte, da incontestate problematiche di degrado ambientale all’interno della ZPS in questione e, dall’altra, dal grave ritardo dell’amministrazione comunale nell’approntare rimedi idonei a risolvere la problematica di fondo dell’omessa valutazione dei cd “impatti cumulativi” (sia sotto forma di revisione dello strumento urbanistico richiesta sin dal 2008, sia sotto forma di predisposizione dello “studio di approfondimento” per l’analisi degli effetti
cumulativi diretti e indiretti sui siti Natura 2000 del territorio comunale di Messina) tali ragioni di “opportunità” non sono sufficienti – in mancanza di una norma attributiva del relativo potere - a legittimare una sospensione dei procedimenti VINCA che risulta, pertanto, estranea al paradigma normativo di cui all’art. 1 della l.r. 13/2008 e più in generale alla legge n. 241/1990 sostanziandosi, di fatto, in una sospensione sine die priva di giustificazione normativa».

Tale pronuncia non interessa soltanto il caso specifico, ma afferma un importantissimo principio di interesse generale. Il Comune, infatti, se da un lato dovrà adesso approntare e con urgenza i nuovi strumenti urbanistici ripetutamente sollecitati dalla Regione, è parimenti obbligato a rilasciare i provvedimenti di Valutazione di Incidenza rimasti illegittimamente sospesi, con il conseguente blocco delle attività edilizie compatibili con i rigidi parametri di protezione ambientale e la produzione di gravi danni per tutti i cittadini e gli operatori interessati.

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