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Viminale: “Si alle passeggiate con i figli vicino casa”, ma le Regioni insorgono

Una nuova circolare chiarisce le precedenti disposizioni in termini di spostamento: "E' consentito, a un solo genitore, camminare con i propri figli minori, purché in prossimità della propria abitazione" ma "l'attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva"

Passeggiare con i figli minorenni, senza allontanarsi troppo da casa, è consentito. Ma fare sport all'aperto resta vietato. Davanti ai molti interrogativi sollevati dagli italiani, costretti in casa ormai da settimane per via delle norme emanate per contenere la diffusione del Coronavirus, interviene direttamente il Viminale. Il ministero dell'Interno ha inviato una circolare ai prefetti in cui chiarisce nel dettaglio le precedenti disposizioni in termini di spostamento scatenando qualche reazioni dalle Regioni, dalla Lombardia alla Campania, alla Sicilia dove l'assessore Ruggero Razza ha parlato di ottimismo dilagante che mi preoccupa".

"Per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche - si legge nel provvedimento - è  da intendersi consentito, a un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute".

Il Viminale "nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici", "evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione. Potranno essere, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute".

Il ministero chiarisce poi che "il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all’aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio, case-famiglia). In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall’esterno (operatori,  fornitori, familiari, ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall’utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti)". Infine "si ricorda che, in ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e, quindi, all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona".

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