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Cronaca

Volo cancellato per lo sciopero, la disavventura di due messinesi che la spuntano su BluPanorama

Non hanno potuto raggiungere Roma da Reggio Calabria ma la compagnia non voleva risarcire pretendendo di dare la colpa ai lavoratori in protesta. Ma il giudice di Pace dà ragione ai viaggiatori. Con una sentenza che segna un precedente

Avevano preparato da giorni il viaggio e nonostante lo sciopero del personale di navigazione tra Sicilia e Calabria avevano raggiunto l'aeroporto "Tito Minniti", erano prontissimi a imbarcarsi sul volo delle 16,45 diretto a Roma Fiumicino. E' il 24 marzo 2018. Due messinesi hanno saputo soltanto all'interno del'aeroporto che il BV 2119 era stato cancellato e che loro nella Capitale non sarebbero mai arrivati con quel vettore.

Il giudice di Pace di Messina, Francesca Panarello, a poco più di un anno, ha condannato la società BluPanorama Airlines Spa al risarcimento danni da inadempimento contrattuale: 311 euro a ciascuno più le spese processuali pari a 330,90 euro. Sono poche  in Europa le sentenze civili che vedono la condanna della Compagnia aerea per la cancellazione di voli dovuta a scioperi o altri eventi non dipendenti dalla volontà dei privati. Ma c'è sciopero e sciopero e il giudice si è espresso a favore dei passeggeri. I due messinesi, difesi dall'avvocato Mario Intelisano, non tanto per la cifra riconosciuta ma quanto per il disagio di non poter recarsi a Roma, hanno stabilito un principio: l'utente dev'essere informato in tempo e garantito  a meno che un evento assolutamente imprevisto comporti l'annullamento del servizio aereo. E lo sciopero dei marittimi in servizio sullo Stretto non era "selvaggio"

La BluPanorama, difesa dallo Studio dell'avvocato Simona Miraglia del Foro di Catania insieme agli avvocati Laura Pierallini e Gianluigi Ascenzi del Foro di Roma, non è riuscita a dimostrare di essere estranea a non poter garantire il volo. Il giudice di Pace ha descritto nella sentenza che la cancellazione del BV non è stata smentita né comunicata ai due messinesi in trasferta e il Regolamento dell'Unione Europea 261 del 2004 istituisce norme comuni di compensazione e assistenza ai passegeri in caso di imbarco negato, cancellazione del volo o ritardo prolungato.

La Compagnia aerea sosteneva che la cancellazione del volo sarebbe stata "la diretta conseguenza dello sciopero del personale navigante del 24.03.2018" e che la circostanza non potrebbe annoverarsi tra quelle eccezionali e inevitabili da giustificare il diritto alla compensazione pecuniaria. Ma la Corte di Giustizia Europea si è espressa con sentenza del 17 aprile 2018 su casi del genere e su eventuali scioperi "selvaggi".

Secondo la Corte uno sciopero simile non può essere considerato una circostanza che sfugge all'effettivo controllo del vettore aereo interessato, non può essere definito un fatto eccezionale da ritenersi uno "sciopero selvaggio" e la Compagnia avrebbe dovuto comunicare la cancellazione ai due passeggeri messinesi per non essere costretta a rimborsare. All'aeroporto di Reggio i due messinesi hanno saputo di non poter lasciare la Calabria. Arrivederci Roma ma disagi risarciti. . 


 

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