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Chi perde il sussidio

Addio al Reddito di cittadinanza: cosa cambia ora

Per i soggetti occupabili tra i 18 e i 59 anni, il beneficio decade quando non si accetta un'offerta lavorativa a tempo pieno o parziale

Con il decreto Lavoro approvato dal consiglio dei ministri il 1° maggio, il governo Meloni dice addio al reddito di cittadinanza. La misura introdotta nel 2019 dal governo Conte verrà sostituita da due provvedimenti, l'assegno di inclusione e lo strumento di attivazione. 

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L'assegno di inclusione per chi non può lavorare

L'assegno di inclusione andrà a sostituire il reddito di cittadinanza per chi non può lavorare. Stando a quanto si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi dopo il Cdm, dal 1 °gennaio 2024 viene superato il reddito di cittadinanza. Il decreto Lavoro manda quindi in soffitta la misura introdotta nel 2019 e arriva l'assegno di inclusione a favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultrasessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all'autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche.

Almeno 480 euro al mese a titolo di sussidio contro la povertà, se si hanno minori, disabili o anziani a carico. Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all'anno esenti dall'Irpef, sarà erogato dall'Inps attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Chi lo perde se rifiuta un'offerta di lavoro

Per gli occupabili, dal primo settembre 2023 arriva lo strumento di attivazione al lavoro, con percorsi di formazione ma anche la possibilità anche di fare il servizio civile sostitutivo. Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come 'fragili', è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente: a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale; a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Per evitare il godimento irregolare del beneficio, sono previsti un adeguato regime sanzionatorio e una specifica attività di vigilanza da parte del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), dell’Inps, della Guardia di finanza e dei Carabinieri. I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale. Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60 e l’80 per cento di quello riconosciuto ai datori di lavori. 

Chi può beneficiare della misura

Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Tra tali misure rientra anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi.

I progetti formativi: cosa sono?

Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione. Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili

Inoltre, per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60% della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.

Fonte: Today.it

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