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Venerdì, 29 Marzo 2024
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Tutto pronto per il concerto di Vasco Rossi, stop alla vendita di bevande alcoliche: così regole e divieti

Il commissario ha vietato anche l’uso di spray al peperoncino – all’interno dello Stadio e in un raggio di 500 metri dallo stesso impianto sportivo, nonché la pratica del “bagarinaggio”

Tutto pronto per il concerto di Vasco Rossi  in programma venerdì 17 giugno.

In occasione del concerto, con ordinanza del commissario straordinario del Comune di Messina Leonardo Santoro, è stato disposto il divieto di vendita e/o somministrazione, ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro – di cui viene comunque vietato l’utilizzo anche se di provenienza personale (prevedendo in sostituzione la vendita e/o la somministrazione in contenitori di carta o plastica) – nonché l’uso di spray al peperoncino – all’interno dello Stadio “Franco Scoglio – San Filippo” e in un raggio di 500 metri dallo stesso impianto sportivo, nonché la pratica del cosiddetto “bagarinaggio”, ovvero, la compravendita abusiva di biglietti nel raggio di tre chilometri dalla perimetrazione esterna di detto Stadio.

Autorizzata inoltre l’utilizzazione di strumenti a diffusione acustica e fonica in deroga al IV comma dell’art. I del D.P.C.M. 1 marzo 1991 ed al D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque entro e non oltre le ore 1.30 di venerdì 17 giugno, ed entro e non oltre le ore 24 per le prove tecniche-artistiche del suono di giovedì 16 giugno.

Fatta salva l’applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, che alla violazione delle disposizioni della presente Ordinanza sia applicata, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per ogni violazione accertata ai sensi di quanto regolato dall’art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; alla violazione amministrativa consegue, ai sensi della Legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni il sequestro dei biglietti oggetto della transazione, nonché di quelli ancora eventualmente posseduti e del denaro costituente il provento dell’attività illecitamente posta in essere. I titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali di che trattasi, anche ambulanti, su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione dell’ordinanza commissariale.

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