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Consiglio comunale, il 29 maggio la seduta per eleggere il nuovo presidente

Intanto Nello Pergolizzi si rivolge ad Anac e Regione sulla presunta incompatibilità di Maurizio Croce ad occupare la poltrona lasciata vacante da Cateno De Luca

Il 29 maggio è la data utile per eleggere la nuova presidenza del consiglio comunale. Dopo le dimissioni di Cateno De Luca, il posto è rimasto vacante generando confiitti e polemiche in un'Aula in cui gli equilibri politici sono saltati. I consiglieri torneranno a riunirsi tra cinque giorni così come stabilito dal presidente facente funzione Nello Pergolizzi che all'ordine del giorno ha fissato anche la votazione della delibera del bilancio di previsione 2023-2025 insieme a quella relativa alla Tari vista l'imminente scadenza.

Intanto lo stesso Pergolizzi ha interrogato Anac e Regione circa la presunta incompatibilità di Maurizio Croce per la carica di presidente del consiglio. Croce, attualmente soggetto attuatore per il Dissesto Idrogeologico, è il candidato del centrodestra alla carica lasciata da Cateno De Luca. Sulla vicenda si era espresso anche il segretario generale Rossana Carruba rimandando ad altri organi la decisione. “L’incarico di soggetto attuatore delegato del
presidente della Regione nella qualità di Commissario del Governo ex art. 10, comma 2 ter della L. 116/2014 - ha precisato Carrubba -  stante le funzioni concretamente svolte, si può configurare quale incarico apicale rientrante nella definizione di ‘incarico amministrativo di vertice’ come tra l’altro definito nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della struttura del Commissario del Governo per il dissesto idrogeologico o, comunque, come incarico dirigenziale conferito a soggetto esterno alla pubblica amministrazione".

"Dallo stesso parere - spiega Pergolizzi -  si apprende inoltre che potrebbero sussistere dubbi sulla natura della struttura commissariale, in particolare, se la stessa si possa configurare una pubblica amministrazione regionale o statale, perché solo nel caso in cui essa venga considerata regionale si configura l’incompatibilità del consigliere. Premesso questo, rileva constatare come la legge 116/2014, all’art. 10, ha individuato i Presidenti delle Regioni quali Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico relativamente al territorio di competenza, con il compito del sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione e rischio idrogeologico e con la titolarità delle relative contabilità speciali. In questo quadro, il Presidente della Regione per l’attuazione degli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio regionale si avvale della struttura organizzativa regionale, che certamente si qualifica come pubblica amministrazione al cui vertice è posto il soggetto attuatore. Tale struttura, infatti, è costituita presso la Regione e pertanto, pur facendo riferimento ad un commissario di Governo, risulta pacifico che la stessa possa ritenersi amministrazione regionale, essendo costituita a
questo livello ed operando in tale settore una regionalizzazione delle competenze su base di legge e non di delega del Governo".

"Del resto, per l’espletamento delle attività predette il Presidente della Regione nella qualità di Commissario Straordinario del Governo può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche
indicazioni ricevute dallo stesso Presidente della Regione. Emerge quindi come il potere di direzione del soggetto attuatore sia esclusivamente del capo dell’amministrazione regionale.
A questo punto, al fine di garantire la vigilanza sull’osservanza delle norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013, provvederò nei prossimi giorni a investire della problematica emersa
il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione che ha conferito l’incarico, che nella fattispecie è il presidente della Regione Siciliana, cui compete eventualmente l’avvio di un procedimento di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità o incompatibilità, di dichiarazione di nullità dell’incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina e anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione che ha uno specifico potere di controllo e di accertamento sulle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità disciplinate dal D. Lgs. 39/2013 e, in generale, sulla corretta applicazione della suddetta normativa, anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi".

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