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Domenica, 28 Aprile 2024
Politica

Consiglio comunale, ecco la memoria difensiva di Croce che non intende dimettersi

In una nota prettamente giuridica e non politica l'esponente di Forza Italia contesta la richiesta della maggioranza d'aula sulle cause di incompatibilità e ineleggibilità

Maurizio Croce non intende rassegnare le dimissioni da consigliere comunale. E alla procedura di decadenza approvata dal consiglio comunale per incompatibilità con il ruolo di soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico l'esponente di Forza Italia ha consegnato le controdeduzioni che passeranno al vaglio dell'aula. Una lunga risposta giuridica e legale per bloccare le volontà di revocargli l'incarico elettivo. Un caso che tiene banco da mesi a Palazzo Zanca anche per le troppe assenze del candidato sindaco di centrodestra. La prima parte della memoria riguarda la presunta ineleggibilità:

"E' evidente - si legge nella memoria del consigliere - che la proposta di contestazione formulata e approvata dal Consiglio Comunale non trova fondamento nelle ipotesi tipizzate dagli artt. 9 e 10 della L.R. 31/1986, sottendendo piuttosto una inammissibile interpretazione analogica ed estensiva delle stesse. Sulla insussistenza della causa di ineleggibilità di cui agli artt. 9, comma 1, punto 1, e 10, comma 1, punto 8, L.R. 31/1986. Secondo la prospettazione qui avversata, lo scrivente consigliere dott. Maurizio Croce, poiché delegato (dal Presidente della Regione Siciliana n.q. di Commissario del governo ex art. 10, comma 2 ter, L. 116/2014) Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, avrebbe funzioni equiparabili a quelle del direttore generale di un’amministrazione statale (incardinandosi la struttura commissariale, appunto, nell’amministrazione dello Stato). In forze di tale ruolo, dunque, il sottoscritto verrebbe a versare nella causa di ineleggibilità (art. 9, comma 1, punto 1) sopravvenuta e, quindi, di incompatibilità (ex art. 10, comma 1, punto 8) relativa alla posizione de “… 1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e i capi di gabinetto dei Ministri, i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore o equiparata, i capi di gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali”. Ora, seppure non sia seriamente contestabile che il ruolo di soggetto attuatore sia assimilabile (per la sua rilevanza) a un ruolo apicale, a difettare nel caso di specie è l’essere il sottoscritto un dipendente civile dello Stato che, come tale, svolge le funzioni di direttore generale. Difatti, il sottoscritto non è legato all’amministrazione dello Stato da alcun rapporto di dipendenza in senso proprio, non sussistendo tra lo scrivente e lo Stato italiano (o altro ente statale) alcun contratto di lavoro subordinato, parasubordinato, quale dirigente o rapporto similare. Il sottoscritto, in altri termini, non è dipendente civile dello Stato, in qualunque accezione detta qualifica voglia intendersi".

Sulla presunta incompatibilità Croce spiega che: "La causa di cui all’art. 10, comma 1, punto 2, L.R. 31/1986, infatti, è la seguente: “Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere: …. 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione”. Orbene, ancora una volta, difettano ben due dei presupposti di legge per potersi dire integrata la causa di incompatibilità in questione, ossia: a. il curare, nelle funzioni sopra calendate, l’affidamento e l’esecuzione di appalti nell’interesse della provincia o del comune b. il non essere le sovvenzioni dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione. Quanto al primo presupposto, è ormai chiaro (anche a seguito dell’intervento dell’ANAC che ha preceduto la proposta in contestazione) che il Soggetto attuatore ed il delegante Commissari di Governo fanno capo alla struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dunque, gli affidamenti, appalti ed attività connesse in cura al Soggetto Attuatore sono amministrati non già nell’interesse del Comune di Messina o della Provincia di Messina, ma dello Stato centrale. La missione del soggetto attuatore è statale, e nazionale (e non locale!) è l’interesse avuto in cura. Già solo questo basterebbe a superare la contestazione in confutazione".

Sarà adesso il Consiglio comunale a valutare tutti gli atti  e procedere alla votazione definitiva sulla destituzione o mantenimento in aula di Maurizio Croce.  
 

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