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Domenica, 28 Aprile 2024
Cronaca Lipari

Positivo alla cannabis dopo un incidente ma viene assolto con formula piena, le motivazioni

Secondo le motivazioni depositate dal giudice infatti non basta risultare positivi al drug test, effettuato tramite analisi delle urine, ma occorre anche che lo stato di alterazione sia dimostrato

Arrivano le motivazioni alla sentenza di assoluzione per un giovane di Lipari accusato di aver guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il giovane era stato sottoposto a controllo in seguito ad un incidente stradale ed era risultato positivo alla sostanza cannabinoide (THC).

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, giudice Anna Lisa Polimeni, ha proclamato a maggio la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste nei confronti di F.C. difeso dagli avvocati Francesco Rizzo e Salvatore De Natale con una decisione che si pone come particolare per la motivazione addotta.

Secondo le motivazioni depositate dal giudice infatti non basta risultare positivi al drug test (effettuato tramite analisi delle urine), ma occorre anche che lo stato di alterazione sia dimostrato. Tale stato deve essere desunto da accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente unitamente all’apprezzamento dei dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente.

Il caso in questione invece non permetteva di individuare l’esatto arco temporale di assunzione dalla sostanza, così come è noto in letteratura scientifica nonché da quanto sancito dalle “Linee guida per la determinazione della sostanza d’abuso nelle urine” (Istituto Superiore di Sanità, Regione Lazio, Progetto regionale “Monitoraggio e miglioramento della qualità dei laboratori di tossicologia in ambito regionale DGR 556/2010).

Ergo, “il risultato di un’analisi di una sostanza d’abuso ottenuto su campione di urina non è correlabile all’eventuale stato di alterazione psicofisica del soggetto consumatore al momento del prelievo del campione”. Le stesse linee guida su indicate prevedono che “nei casi in cui si debba valutare l’attualità d’uso di sostanze illecite […] le indagini devono necessariamente essere eseguite su sangue […] essendo inaccettabile […] l’impiego della matrice urinaria”.

Da ciò si evinse:
 a) che il lasso temporale intercorso tra il sinistro e l’esame delle urine era considerevole, essendo (il secondo) avvenuto, come più volte ribadito, il giorno seguente;
 b) che l’esame espletato non offriva una puntuale e precisa indicazione del momento storico di assunzione della sostanza e dei valori presenti nell’organismo. Inoltre, la ricostruzione dell’accaduto non permise di dichiarare con certezza che F.C. versasse in condizione alterate (psicofisiche), avendo egli mantenuto il corretto senso di marcia, non ponendo in essere nessuna avventata o improvvisa manovra, facendo dunque sorgere il cosiddetto “ragionevole dubbio”.

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