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Cronaca

Il sindaco reitera l'ordinanza “contro” i professionisti, il Tar la sospende

Arriva a tarda sera la notizia della sospensione da parte del Tribunale amministrativo dopo il ricorso presentato dal notaio Tierno e gli avvocati Ciraolo e Ruggeri. “Non si evince nel provvedimento impugnato quale sia la concreta e reale esigenza, nonché il rapporto causa-effetto, per operare la restrizione oraria”

Neanche il tempo di reiterare la contestata ordinanza che dal Tar di Catania è arrivata la notizia tanto attesa dai professionisti: è stata accolta la domanda di misura cautelare provvisoria e sospesa l’ordinanza impugnata nei limiti della domanda, vale a dire in riferimento alla parte in cui è stata disposta “la sospensione, dal lunedì alla domenica, dalle ore 19 alle ore 5 del giorno seguente, di tutte le attività professionali, ad esclusione di quelle sanitarie e parasanitarie”.

Il Tribunale amministrativo di Catania ha dato dunque ragione al notaio Fabio Tierno e agli avvocati Vincenzo Ciraolo e Pietro Ruggeri. Il ricorso affidato ai legali Michele Giorgio e Joseph Caminiti contestava la violazione di più recenti provvedimenti in materia di emergenza sanitaria del governo oltre che il vizio di eccesso di potere da parte del sindaco. Un “vizio” riproposto proprio stasera con l'annuncio della conferma per altri 7 giorni dell'ordinanza che chiude studi professionali e negozi alle 19 nonchè le scuole.

Il Tar ha però aperto ora una nuova maglia facendo proprie le motivazioni dei professionisti che potrebbero ora riguardare anche i commercianti e gli istituti scolastici. Fissata per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17 dicembre.

“Senza negare il carattere prioritario, nella presente fase di pandemia, del diritto alla salute dei cittadini - si legge nel provvedimento del presidente Pancrazio Maria Savasta -  il provvedimento restrittivo di altro diritto, costituzionalmente garantito, quale è quello al libero esercizio di un’attività lavorativa, anche in considerazione della complessiva regolamentazione nazionale e regionale attualmente vigente, deve trovare adeguato supporto motivazionale. Nel caso di specie, in disparte il riferimento alla necessità di limitare assembramenti, così come sostenuto in ricorso, non è dato evincere nel provvedimento impugnato quale sia la concreta e reale esigenza, nonché il rapporto causa-effetto, per operare la contestata restrizione oraria. Invero, ivi non sussiste alcun riferimento al rapporto tra limitazione degli orari di ricevimento degli studi professionali e salvaguardia della salute pubblica”.

“Coglie nel segno, in assenza di diversa giustificazione contenuta nell’ordinanza in esame - si legge ancora nella sospensiva - l’osservazione contenuta in ricorso al fine di motivare la sussistenza del periculum, vale a dire che le . In altri termini, mentre appare avere una sua ratio giustificatrice la completa interdizione, ove motivata, di un’attività documentalmente pericolosa o non adeguatamente organizzata, in quanto veicolo trasmissivo fortemente probabile del contagio, risulta, sempre in assenza di manifeste ragioni, meno comprensibile la riduzione del tempo utile per esercitare attività professionali, spesso caratterizzate da scadenze ineludibili, o di pubblica utilità, che richiedono la presenza fisica del cliente, poiché, proprio così come sostenuto in ricorso, si potrebbe determinare un più concentrato afflusso presso gli studi professionali e gli esercizi, tale da comportare un assembramento, altrimenti evitabile”.

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