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Cronaca

Scuole chiuse in zona rossa, il Tar contro il governo: "Non esistono evidenze scientifiche solide"

Accolte le istanze contenute in due ricorsi di comitati afferenti alla Rete "Scuola in Presenza". Il Tribunale del Lazio ha chiesto il riesame dei provvedimenti sulla didattica in presenza. Esaminati i verbali del Comitato Tecnico Scientifico e le informazioni fornite dall’Istituto di Sanità

L’interruzione della didattica in presenza ha un effetto moltiplicatore delle diseguaglianze sociali e l’urgenza della richiesta di riesame. Questo il pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dopo i ricorsi dei comitati aderenti alla Rete Nazionale “Scuola in Presenza”.  

La Seziona Prima ha accolto la  domanda cautelare formulata dai genitori del Comitato Rincorriamo la scuola di Firenze contro il Decreto della presidenza del consiglio dei mninistri del 2 marzo 2021 relativamente alla chiusura delle scuole in zona gialla e contro l’attivazione ingiustificata della Dad al 50% per le scuole superiori disposta dallo stesso DPCM. 

Lo stesso tribunale ha accolto anche la domanda cautelare presentata da un gruppo di genitori e di studenti e del Comitato " A scuola!”, per la sospensione dell’efficacia del DPCM 2 marzo 2021 nella parte in cui ha disposto in zona rossa la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado.

Per entrambi i ricorsi, il TAR Lazio ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di riesaminare le misure impugnate entro il 2 aprile 2021, riconoscendo che esse “non appaiono supportate da una adeguata istruttoria”. L’affermazione desta grave preoccupazione, ancor più se si aggiunge che il Collegio giudicante ha rilevato come dai verbali del CTS e dagli altri documenti prodotti in giudizio dall’Avvocatura dello Stato “non emergano indicazioni specifiche ostative alla riapertura delle scuole”. 

Infatti il TAR ha riconosciuto fondate le ragioni dei ricorrenti fiorentini i quali hanno sostenuto che “non esistono evidenze scientifiche solide e incontrovertibili circa il fatto che il contagio avvenuto in classe influisca sull’andamento generale del contagio, che l’aumento del contagio tra i soggetti in età scolastica sia legato all’apertura delle scuole, che la c.d. variante inglese si diffonda maggiormente nelle sole fasce d’età scolastiche”.

Il TAR sembra suggerire al governo la strada da seguire, là dove evidenzia come il CTS non abbia “valutato la possibilità, nelle zone rosse, di disporre la sospensione delle attività didattiche solo per aree territoriali circoscritte, in ragione del possibile andamento diversificato dell’epidemia nella regione”. L’automatismo della misura applicata sull’intero territorio regionale classificato “zona rossa”, lascia dunque perplesso anche il TAR: per la sua rigidità e assolutezza, esso appare incompatibile, infatti, di per sé, con i limiti di proporzionalità e adeguatezza cui devono soggiacere anche i provvedimenti emergenziali. 

Spetta al Governo ora chiedere conto al CTS delle ragioni che lo hanno indotto a chiedere l’adozione di una siffatta drastica misura, misura che sta moltiplicando le diseguaglianze sociali e inducendo gravi danni alla salute fisica e psichica dei più giovani.
 

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