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Domenica, 28 Aprile 2024
Calcio

Tre mesi di inibizione più ammenda al presidente Sciotto per una relazione depositata in ritardo  

Il provvedimento della Figc è stato determinato dal “mancato invio alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 settembre 2023, dell'atto"

Sono stati inflitti tre mesi di inibizione ed un'ammenda di 5.000 euro al presidente Pietro Sciotto e all'Acr Messina. Il provvedimento della Figc è stato determinato dal “mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 settembre 2023, della relazione contenente il giudizio della società di revisione in ordine al bilancio intermedio al 30 giugno 2023, che è stata depositata, invece, in data 7 novembre 2023″.

Ecco il dispositivo completo della sentenza: 

“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 366 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Pietro SCIOTTO, e della società ACR MESSINA SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO SCIOTTO, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della A.C.R. MESSINA S.R.L., dal 27/10/2022, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver depositato alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 settembre 2023, la relazione contenente il giudizio della Società di revisione in ordine al bilancio intermedio al 30 giugno 2023, relazione che è stata depositata soltanto in data 7 novembre 2023. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

ACR MESSINA SRL, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata; nonché per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. II), punto 1),
lett. d) delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro SCIOTTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ACR MESSINA SRL;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo
raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pietro SCIOTTO, e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società ACR MESSINA SRL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato”.

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