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Cronaca

Chiusure scuole, il prefetto fa chiarezza: "Potere dei sindaci limitato a zona rossa o casi eccezionali"

La nota ai Comuni del rappresentante del governo sull'opportunità di fermare le lezioni in presenza dopo l'aumento dei contagi Covid. Dopo la pronuncia del Tar sull'ordinanza De Luca, dirigenti scolastici in attesa di nuove disposizioni per riaprire gli istituti

Dopo lo stop del Tar all'ordinanza del sindaco Cateno De Luca, il prefetto Cosima Di Stani fa chiarezza su chiusura delle scuole e poteri dei sindaci. Nel frattempo, i presidi attendono nuove disposizioni dagli organi competenti per ripartire con le lezioni in presenza, al momento nulla di ufficiale è stato deciso sul rientro tra i banchi. A riguardo l'assessore all'Istruzione Francesco Gallo si è limitato a comunicare che "A partire da domani, venerdì 14 gennaio, l’attività didattica riprenderà in presenza, fatta salva l’autonomia dei competenti dirigenti scolastici".

Intanto, in una nota inviata alle amministrazioni comunali messinesi, il rappresentante del governo ribadisce che il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, “limita il potere d’ordinanza dei sindaci alla sola zona rossa, eventualmente disposta dalle competenti Autorità nazionali o regionali, e lo subordina al parere delle competenti Autorità sanitarie in relazione a circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolaio al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, nonché al rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità”.

“I Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti alle disposizioni di cui al comma 1 della citata legge, esclusivamente in zona rossa e in circostanze dì eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione ...”

Al quadro normativo sopra delineato occorre, poi, aggiungere – conclude il prefetto - la disposizione di cui all’art. 2 dell’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana in data 7 gennaio 2022, n. 1, la quale, derogando alla predetta disciplina nazionale, ha previsto che “ ... nei territori dichiarati zona rossa o arancione ed in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione scolastica previo parere tecnico-sanitario obbligatorio e conforme dell’Asp territorialmente competente, il Sindaco può adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, con conseguente adozione della Dad secondo i protocolli in vigore per un periodo non superiore a dieci giorni ... ”.

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