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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca

Passano in giunta le modifiche alla tassa rifiuti, tutte le novità in attesa del Consiglio comunale

L'amministrazione Basile ha approvato le nuove norme sulla Tari, l'ultima parola spetta agli esponenti politici. Cambiano le regole inoltre per le utenze domestiche non abitate

Passano in giunta municipale ma dovranno superare l'esame del Consiglio comunale (il testo da quanto si è appreso questa mattina non è ancora giunto all'attenzione degli esponenti politici) le modifiche alla Tari, la tassa rifiuti, che entreranno in vigore il prossimo anno. 

Secondo quanto deciso dall'amministrazione Basile il regolamento comunale sulla Tari che segue le nuove direttive di Arera, l'Autorità di regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, prevede l'esenzione per gli immobili a uso domestico privi di allaccio elettrico limitatamente solo alla parte variabile solo nel caso di assenza di allaccio a tutte le utenze (anche idriche e gas) e che l'immobile per avere esenzione totale debba essere privo di arredi: prevista la ridefinizione delle agevolazioni per la raccolta differenziata 
Queste le modifiche principali secondo la giunta:

ART. 4
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di
costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno
qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel
territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto
non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza
elettrica, idrica o gas, per i locali ad uso non domestici), quelli forniti di impianti, attrezzature
o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei
locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o
non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Qualora il locale a destinazione abitativa sia privo di ogni utenza, ma all'interno siano
presenti arredi o altro, la tassa sarà dovuta limitatamente alla sola parte variabile.
3. La dimostrazione della presenza dei requisiti individuati nei commi precedenti che danno
diritto all'esenzione o riduzione del tributo è onere del contribuente, che deve presentare
idonea istanza utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'Ente, in cui si rende
disponibile ad eventuale sopralluogo disposto dal comune per la verifica dello stato dei
luoghi. L'esenzione o riduzione della tassa decorre dalla data di presentazione dell'istanza
4. Sono altresì soggette alla tassa tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui
superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi
destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali:
Utenze domestiche:
✓ balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
• solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; centrali
termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali
dove non è compatibile la presenza di persone;
• locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i
locali di portineria e di alloggio di portieri;
• locali non utilizzabili per i quali è stata presentata istanza di esenzione per mancanza di ogni
utenza e di arredi;
• locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o
oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di
licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e,
comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
✓ superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
Utenze non domestiche
• loCali dove si producono esclusivamente di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le
disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in
conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art.2 del presente regolamento;
✓ locali ed aree degli impianti sportivi e delle palestre limitatamente alle superfici destinate effettivamente
all'esercizio dell'attività sportiva o ginnica;
✓ centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle ftigorifere,
silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
✓ aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
✓ aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei
clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al
movimento veicolare interno;
✓ aree impraticabili o intercluse da recinzione;
✓ aree in abbandono odi cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
✓ zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a
magazzini all'aperto;
✓ aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
✓ chiese e locali destinati al culto.
2. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o
di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea
documentazione.

ART. 21
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle
seguenti ipotesi:
a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo:
riduzione del 30%.
le categorie tariffarie sono due: una con un solo occupante e l'altra con 2 o più occupanti.
Il numero degli occupanti è determinato dal numero dei componenti la scheda
anagrafica del detentore dell'immobile
L'importo viene determinato annualmente in sede di delibera di approvazione tariffe.
b. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
2. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non
domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di
proprietà odi usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono
dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla
dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso
hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno
delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione
della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono
meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 22
RIDUZIONE PER I CONTRIBUENTI CHE EFF ETTUANO IL COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

1. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel Comune, che effettuano il compostaggio
domestico è riconosciuta una riduzione pari al 35% del tributo imputabile alla quota variabile.
2. Si potranno introdurre altresì riduzioni di carattere collettivo.
3. L'agevolazione è calcolate a consuntivo e compensate con il tributo dovuto per l'anno
successivo o rimborsato in caso di incapienza.
4. Ai fini della determinazione della riduzione si fa esclusivo riferimento al numero degli
occupanti risultante nel sistema dell'anagrafe della popolazione residente, alla data di
emissione dell'invito di pagamento

delibera giunta Tari

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