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Arrivano le Iene sui servizi sociali, cosa dice il decreto D'Aquino del 2003 sulla partecipazione alle spese

Tra due settimane il programma tv dedicherà uno spazio ai pagamenti degli utenti più bisognosi ai costi delle attività assistenziali. Il vicepresidente della Commissione Salvatore Sorbello ha richiesto una convocazione urgente per capire cosa succede

Tra due settimane la trasmissione televisiva "Le Iene" dedicherà uno spazio sugli avvisi di pagamento pregressi a carico degli utenti bisognosi per la compartecipazione alle spese.

Il sindaco De Luca ha già risposto annunciando una verifica sugli atti degli uffici e anche di questo si parlerà nei prossimi giorni in commissione Servizi sociali al Comune. Il vicepresidente Salvatore Sorbello che ha assistito all'intervista al sindaco all'esterno di Palazzo Piacentini pochi minuti la sentenza di appello sul Sacco di Fiumedinisi ha richiesto una seduta straordinaria con all'odine del giorno il decreto assessore 867 dell'allora assessore regionale Antonio D'Aquino che come ricorda il consigliere comunale è stato sospeso dallo stesso assessore il 9 settembre 2003. E dunque perché gli utenti devono continuare a compartecipare alle spese? Saranno convocati in commissione il sindaco, l'assessore ai Servizi sociali, il nuovo dirigente.

Il decreto D'Aquino prevedeva o prevede (serve un chiarimento definitivo ed è quello che chiede Sorbello)

Art. 4 – L’accesso alle prestazioni sociali non ricomprese nell’art. 3 è gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata ai sensi dell’art. 1 del presente decreto dall’I.S.E. con riguardo alla famiglia anagrafica ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 223/89, non supera l’importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall’art. 38 della L. n. 488/2001, maggiorato: a) del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
b) del 100% nel caso di due o più componenti; c) dell’ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.

· Art. 5 – Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui all’art. 4 i soggetti possono essere ammessi ai servizi ed alle prestazioni sociali richieste previa compartecipazione in misura pari al 5% del costo sostenuto dagli Enti Locali per ogni milione (€ 516,46) superiore
al limite per la gratuità. Rimane esclusa la compartecipazione al costo per le prestazioni sanitarie e di elevata integrazione sanitaria il cui onere rimane a carico del F.S.R. ai sensi del D.L.vo n. 502/92 nel testo novellato dall’atto di indirizzo sui livelli uniformi di assistenza socio-sanitaria di cui al D.P.C.M. 14/02/2001 – pubblicato nella G.U.R.I. n. 129 del 06/06/01 – (area materno- infantile, disabili, anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative)

· Art.6 – Le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 non trovano applicazione: nell’erogazione dell’assistenza economica continuativa, temporanea e straordinaria (ex D.P.le 28/05/87); nel trasporto urbano ed extraurbano a favore degli anziani, dei Cavalieri dell’Ordine di Vittorio Veneto ed ai mutilati ed invalidi di guerra (ex art. 16 L.R. 87/81); nell’aiuto domestico, assistenza economica ed abitativa a favore dei portatori di “h” grave (L.R. 16/86 – L.R. 33/91 art. 13) il cui accesso è disciplinato da specifica normativa regionale con impiego dell’I.S.E. ai fini della valutazione della condizione economica per l’accesso gratuito od a compartecipazione. Le prestazioni già intestate alle funzioni degli enti soppressi ai sensi del D.P.R. n. 245 del 13/05/85 ( ENAOLI – ONPI – ANMIL – ONIG – ONMI) e trasferite ai Comuni ai sensi dell’art. 16 lett. i) 1° /c. della L.R. n. 22 del 09/05/86 debbono essere ricondotte alle disposizioni regionali sull’assistenza economica ed alla disciplina regolamentare dei singoli enti erogatori che ne devono definire l’entità e modalità di concessione (sussidi e sovvenzioni finalizzate) con carattere di omogeneità rispetto ad altri soggetti e nuclei assistiti al fine di pervenire al superamento delle “categorie” ed alla omogene ità delle prestazioni, anche differenziate, in rapporto alla specificità dei bisogni.
·

Art. 7 – Per l’accesso ai servizi residenziali mediante ricovero intero o diurno, i soggetti adulti, gli anziani ed i soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale e sofferenti mentali, possono costituire nucleo familiare autonomo compartecipando al costo di
mantenimento: a) per titolari di sola pensione sociale (art. 26 L. 30/04/69, n. 153) od assegno sociale ( art.3 6° c/c. l. 08/08/95 n. 335), ovvero di solo reddito minimo per disabilità totale o parziale, in misura pari ad 1/3 degli emolumenti goduti ovvero ad 1/2 se totalmente non autosufficienti;

b) per titolari di sola pensione di vecchiaia, anzianità integrata al minimo, ovvero di condizione economica complessiva accertata ai sensi dell’art. 1 con l’I.S.E. in misura non eccedente l’importo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguata, ove spettante, ai sensi dell’art. 38 L. 488/01, in misura pari al 50% della condizione economica descritta ovvero in misura pari al 70 % se totalmente non autosufficienti;

c) per i soggetti il cui indicatore della situazione economica complessiva (I.S.E) è superiore al limite di cui al punto b) l’ulteriore quota di compartecipazione al costo del servizio  per la parte eccedente è fissata al 70 % e sino alla concorrenza del costo del servizio con
esclusione degli oneri per prestazioni sanitarie e ad elevata integrazione sanitaria posti a carico del F.S.R.;

d) ove il soggetto richiedente il servizio residenziale ( ricovero intero o ricovero diurno) goda di indennità per l’autonomia, per disabilità totale o parziale ovvero di indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente non autosufficienti, la compartecipazione ricomprende anche detti emolumenti nella misura prima determinata ancorché non avente natura di reddito ai fini IRPEF.
·

Art. 8 – Per i medesimi servizi residenziali gli obbligati per legge ( art. 433 del c.c.) la cui condizione economica familiare (I.S.E.) superi il triplo della fascia esente ai fini IRPEF sono chiamati all’integrazione della quota di compartecipazione versata dall’utente sino alla copertura del 50% del costo del servizio per soggetti autosufficienti ovvero del 70% per soggetti totalmente non autosufficienti, con esclus ione degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie ed ad elevata prestazione sanitaria posti a carico del F.S.R.
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Art. 9 – E’ facoltà degli Enti Locali previa valutazione degli uffici di servizio sociale non ammettere ai servizi richiesti i soggetti che, pur in presenza di condizioni economiche per la gratuità o per la compartecipazione, dispongano di patrimoni immobiliari e mobiliare il cui valore commerciale consente con la dismissione totale o parziale il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti il proprio nucleo familiare ovvero dimostrino complessivamente adeguati livelli di benessere economico-sociale. 

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